Corte costituzionale
Ordinanza n. 157/1984
Corte cost., ord. 7 giugno 1984, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 157/1984
- Data di deposito
- 7 giugno 1984
- Data di decisione
- 5 giugno 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge della Regione Puglia n. 16 del 23 giugno 1976
Parametri
Massime
Massima n. 14266
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost.,dell'art. 15 della legge Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16, nella parte in cui prevede la delegabilita' ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle comunita' montane, delle funzioni amministrative in materia di occupazione di urgenza degli immobili da espropriare, in quanto la Corte ha gia' deciso, giudicandole infondate e manifestamente infondate, analoghe questioni relative a leggi di altre regioni recanti simile normativa. - S. n. 319/1983; O. nn. 42/1984 e 71/1984.
Massima n. 14267
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 121 Cost., dell'art. 15 della legge Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16, nella parte in cui prevede la delegabilita' agli assessori regionali di funzioni proprie del Presidente della giunta regionali, in quanto la Corte ha gia' affermato il principio in base al quale la delega di funzioni della giunta regionale agli assessori e l'attribuzione agli stessi della competenza ad emanare atti amministrativi con rilevanza esterna, non contrastano con l'invocato principio costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 15 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche"), sollevate, con ordinanza 23 febbraio 1977, dal TAR per la Puglia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 121 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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