Corte costituzionale
Ordinanza n. 150/1984
Corte cost., ord. 24 maggio 1984, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 150/1984
- Data di deposito
- 24 maggio 1984
- Data di decisione
- 18 maggio 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 14775
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., degli artt. 6 e 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e 8 l. 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di INVIM, in quanto il giudice remittente non ha riferito i termini ed i motivi del denunciato contrasto, limitandosi solo ad un generico riferimento alla questione sollevata da una delle parti, violando cosi' il disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, che richiede un'autonoma valutazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza.
Massima n. 14776
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., degli artt. 6, 14 e 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui, ove la successione sia esente dalla relativa imposta o comunque importi un'imposizione fiscale inferiore al tributo INVIM, viene meno il criterio della progressivita' dell'imposta, in quanto la disposizione che prevede la detraibilita' "dall'imposta di successione dell'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza della apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso" non e' contenuta negli articoli impugnati ma nell'art. 19, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, non denunciato dal giudice a quo. - S. nn. 126/1979 e 239/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con ordinanza in data 3 maggio 1977 (r.o. n. 536/1977);
dichiara la manifesta inammissibilità, per omessa indicazione dei motivi, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 (e successive modificazioni) e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino con ordinanza in data 4 giugno 1981 (r.o. 819/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
Testo integrale
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