Corte costituzionale
Ordinanza n. 11/1984
Corte cost., ord. 25 gennaio 1984, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 11/1984
- Data di deposito
- 25 gennaio 1984
- Data di decisione
- 17 gennaio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971
- art. 1, legge n. 615 del 13 luglio 1966
- art. 20, legge n. 615 del 13 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 14710
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 11, comma terzo, del d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, nella parte in cui prevede che, per i superamenti dei prescritti limiti di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera, si applichino le sanzioni penali di cui all'art. 20, comma quarto, della legge 13 luglio 1966, n. 615, trattandosi di norma contenuta in un regolamento carente - come la Corte ha gia' chiarito - della forza e del valore propri delle leggi formali e degli atti equiparati. - O. n. 334/1983.
Massima n. 14711
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, nella parte in cui non prevedono fattispecie penalmente rilevanti per il caso di violazione dei limiti di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera di cui all'art. 8 d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, trattandosi di impugnativa che - fondata o meno che ne sia la premessa interpretativa - si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva, che integri la disciplina penale dettata in materia dalla legge n. 615 del 1966.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma terzo del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Chivasso con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sollevata con l'ordinanza predetta in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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