Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1983

Corte cost., sent. 23 marzo 1983, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1983
Data di deposito
23 marzo 1983
Data di decisione
8 marzo 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Lazio n. 79 del 2 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11786

E' inammissibile l'ordinanza di rinvio che contiene solo una motivazione per relationem perche` il mero rinvio ad altra ordinanza di rimessione non soddisfa la fondamentale esigenza che vi sia una generale conoscenza delle questioni di legittimita` sollevate, al qual fine e` predisposto un apposito e rigoroso regime di pubblicita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza motivata per relationem con un mero rinvio ad altre ordinanze di rimessione). - cfr. ord, 61/1981 - cfr. sent. 158/1982

Massima n. 11787

Le cd. norme quadro costituiscono un limite alla legislazione regionale che deve osservare i principi fondamentali in esse contenuti, ma non ne condizionano cronologicamente lo sviluppo e pertanto, anche se tali norme mancano, la Regione puo` esercitare tutti i poteri per le materie attribuite alla sua competenza senza violare l'art. 117 Cost. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 117 Cost). - cfr. sent. 39/1981

Massima n. 11788

Nella materia dei trasporti tramviari e automobilistici, attribuiti alla Regione, non e` possibile distinguere nettamente il momento organizzatorio da quello funzionale essendo i due momenti collegati da uno stretto nesso strumentale: percio` anche la submateria relativa al personale dei suddetti trasporti rientra nelle previsioni dell'art. 117 Cost. anche se limitatamente al solo profilo pubblicistico e con l'esclusione di poteri della Regione nell'ambito del diritto privato. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - cfr. sentt. nn. 38/1977; 108/1975; 154/1972; 60/1968

Massima n. 11789

Al personale dipendente dalle imprese private che cessavano dall'esercizio del servizio pubblico dei trasporti automobilistici non spettava, in base alla legislazione statale, il diritto alla stabilita` del posto di lavoro Il conferimento ai suindicati lavoratori del diritto alla stabilita` e` avvenuto in virtu` degli artt. 6 della legge della Regione Lazio 2 aprile 1973 n. 12 e 5 della legge della Regione Lazio 22 aprile 1975 n. 33 che costituiscono espressione del potere organizzativo della Regione e` espressione anche l'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 che detta le modalita` con cui concretamente la stabilita` deve essere assicurata ed e` percio` norma che concerne l'organizzazione del pubblico servizio nella fase attuativa incidendo su funzioni amministrative per cui la Regione puo` legittimamente intervenire senza legiferare nell'ambito del diritto privato e senza violare il limite che al riguardo incontra la potesta` legislativa regionale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art, 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 117 Cost)

Massima n. 11790

L'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 non attribuisce alle associazioni sindacali alcun potere dispositivo o deliberativo in ordine all'inquadramento del personale gia` dipendente dalle imprese di trasporto private ma si limita a prevedere l'intervento delle associazioni stesse nella fase delle trattative con le societa` affidatarie al fine di favorire la migliore riuscita della operazione. E poiche` il provvedimento conclusivo spetta esclusivamente alla Giunta regionale, la norma impugnata non sottrae ai titolari la tutela dei loro interessi individuali e non si pone in contrasto con l'art. 39 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in relazione all'art. 39 Cost).

Massima n. 11791

L'art. 76 Cost. e` inapplicabile alla legislazione regionale in virtu` del principio generale della inderogabilita` delle competenze costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. sul presupposto che la norma impugnata conterrebbe una delega legislativa senza la determinazione di principi e criteri direttivi). - cfr. sent. n. 32/1961

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79, sollevate dal Pretore di Roma con le ordinanze indicate nel relativo registro ai numeri 1023/79, 57/80 e 442/81;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. l sollevate dal pretore di Roma e dalla Corte di cassazione con le altre ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 39, 76 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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