Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1983

Corte cost., sent. 20 ottobre 1983, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
319/1983
Data di deposito
20 ottobre 1983
Data di decisione
7 ottobre 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:319

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 1044 del 6 dicembre 1971
  • legge della Regione Lazio n. 41 del 17 agosto 1974
  • art. 39, legge della Regione Campania n. 30 del 16 maggio 1975
  • legge della Regione Lazio n. 12 del 26 gennaio 1977
  • art. 14, legge della Regione Lazio n. 41 del 17 agosto 1974
  • art. 3, legge della Regione Lazio n. 41 del 17 agosto 1974
  • art. 8, legge della Regione Lazio n. 41 del 17 agosto 1974
  • art. 4, legge della Regione Lazio n. 41 del 17 agosto 1974
  • art. 13, legge della Regione Lazio n. 41 del 17 agosto 1974

Parametri

Massime

Massima n. 11781

E' inammissibile la costituzione di una parte privata nel giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale dopo il decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Massima n. 11782

I lavori relativi alla costruzine ed alla manutenzione degli edifici destinati a sede degli asili nido erano da considerare compresi nell'art. 117 Cost. (che parla della materia indicata come "lavori pubblici di interesse regionale", comprensiva anche dei lavori di interesse subregionale ancor prima che tutta la attivita` dei medesimi asili fosse trasferita alle Regioni per effetto della nuova concezione che e` stata data alla beneficenza pubblica con l'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzonale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. sul presupposto che la norma impugnata avrebbe delegato alle Regioni a statuto ordinario la facolta` di dettare norme legislative in tema di asili nido e che in tal modo sarebbe stato violato l'art. 117 Cost. non rientrando la materia degli asili nido tra quelle affidate alla potesta` legislativa concorrente delle Regioni). - cfr. Sent. n. 174/1981

Massima n. 11783

Poiche` i lavori relativi alla costruzione ed alla manutenzione degli edifici destinati a sede degli asili nido risultano compresi nell'art. 117 Cost. (che parla della materia indicata come "lavori pubblici di interesse regionale", comprensiva anche dei lavori attinenti alle strade comunali, lo stesso art. 117 Cost. comprende nell'ambito delle funzioni legislative ed amministrative trasferibili alle Regioni a statuto ordinario la materia della cd. viabilita` minore, cioe` della "viabilita` di interesse regionale" mentre l'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 ha concretamente trasferito alle Regioni le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, "le strade costituenti la viabilita` locale e provinciale nonche` quella regionale", le Regioni non esercitano funzioni delegate nelle materie della costruzione degli asili nido e dei lavori attinenti a strade comunali e possano legiferare nelle suddette materie con l'osservanza dei principi fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge regionale del Lazio 17 agosto 1974 n. 41 e dell'art. 39 della legge regionale della Campania 16 maggio 1975 n. 36 sollevate in relazione all'art. 117, primo comma e 118, ultimo comma, Cost. sul presupposto che nelle materie dei lavori attinenti a strade comunali e della costruzione di asili nido la Regione eserciterebbe funzioni delegate dello Stato e non potrebbe procedere ad ulteriore delegazione a favore di altri enti pubblici).

Massima n. 11784

Il principio di imparzialita` dell'amministrazione non risulta violato per il fatto che gli articoli 3, 4, 8, 13 e 14 della legge regionale del Lazio 17 agosto 1974 n. 41 non hanno attribuito a distinte competenze amministrative - e precisamente a diversi organi appartenenti al medesimo soggetto - le due fasi proprie del procedimento espropriativo, quella dell'accertamento dei presupposti per la espropriazione (dichiarazione di pubblica utilita` e di indifferibilita` ed urgenza) e quella successiva della concreta adozione dei provvedimenti amministrativi ablatori: e cio` in quanto l'obbligo di dare esatta e completa applicazione alla legge e di osservarla pienamente in modo da perseguire in maniera obiettiva il soddisfacimento degli interessi pubblici puo` egualmente ottenersi anche se non si operino distinzioni di tale natura. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 4, 8, 13 e 14 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974 n. 41 sollevata in relazione all'art. 97 Cost.)

Massima n. 11785

La legge regionale che, nel delegare determinate funzioni al Comune, precisi anche quale fra gli organi comunali previsti dall'ordinamento dettato dallo Stato debba esercitare le funzioni medesime senza alterare la tipologia della sua organizzazione non lede l'autonomia dei Comuni ne` invade la sfera di competenza dello Stato. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art, 13 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974 n. 41 sollevata in relazione all'art. 128 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ("Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato"), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R. del Lazio con ordinanza 5 novembre 1975;

2) della intera legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche"), così come modificata dalla legge della Regione Lazio 26 gennaio 1977, n. 12 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1974, n. 41. Intervento regionale in materia di opere e lavori pubblici d'interesse degli enti locali"), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., con ordinanze del T.A.R. del Lazio 5 novembre 1975, 12 novembre 1975 e 1 febbraio 1978;

3) degli artt. 3, 4, 8, 13 e 14 della suddetta legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 128 Cost., con ordinanze del T.A.R. del Lazio 5 novembre 1975,16 novembre 1975, 1 febbraio 1978 e 9 novembre 1979;

4) dell'art. 39 della legge della Regione Campania 16 maggio 1975, n. 30 ("Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975"), sollevata, in riferimento all'art. 118 Cost., con ordinanza del T.A.R. della Campania 4 febbraio 1976;

5) degli artt. 1 e 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione delle procedure per la esecuzione delle opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali"), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., con ordinanza del T.A.R. del Lazio 9 novembre 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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