Corte costituzionale

Sentenza n. 314/1983

Corte cost., sent. 18 ottobre 1983, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/1983
Data di deposito
18 ottobre 1983
Data di decisione
30 settembre 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-quater, legge n. 690 del 8 ottobre 1976
  • art. 21, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 22, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 25, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 12, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 15, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 9, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 13, legge n. 319 del 10 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 14885

Con il contestare che in virtu' dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, alcune specie di insediamenti adibiti a "prestazioni di servizi" o ricadenti fra le "imprese agricole" siano state considerate alla stregua di insediamenti civili anziche' degli insediamenti produttivi, sebbene diano luogo a scarichi non assimilabili a quelli abitativi, si richiede alla Corte costituzionale, non tanto una pronuncia di annullamento totale o parziale della disposizione impugnata, quanto una ridefinizione, attraverso specifiche sottodistinzioni trascurate dal legislatore, dei concetti di insediamento civile e produttivo, ridefinizione, questa, implicante scelte di merito riservate in via esclusiva al Parlamento. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost..

Massima n. 14886

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassativita' dei reati e delle pene.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sollevata dal Pretore di Torino, dal Pretore di Gallarate, dal Pretore di Codogno, dal Pretore di Pavia, dal Tribunale di Mantova, dal Pretore di Bozzolo, dal Tribunale di Como e dal Pretore di Pontedecimo, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12,13,15,21,22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, rispettivamente impugnati dal Pretore di Torino (r.o. n. 476, 557/78, 415/79), dal Pretore di Codogno (r.o. n. 331/79), dal Tribunale di Como (r.o. n. 416/81) e dal Tribunale di Mantova (r.o. n. 16/82).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze