Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1983

Corte cost., sent. 21 luglio 1983, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1983
Data di deposito
21 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 2, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 21, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 15, comma 8, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 15, comma 9, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 25, ultimo co., legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 26, comma 1, legge n. 319 del 10 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 14902

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 32, primo comma, e 9 cpv Cost., dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'intero art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 concernenti la disciplina e le sanzioni comminabili a coloro che aprano o effettuino scarichi non autorizzati, in quanto alcune ordinanze trascurano di motivare riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, e comunque le proposte impugnative si dimostrano non rilevanti nei giudizi a quibus.

Massima n. 14903

E' da escludere che la legge n. 319 del 1976 avrebbe previsto una sorta di immunita' per gli autori dei reati di inquinamento delle acque previsti dalle norme precedenti. In realta', la causa di non punibilita' di cui all'art. 25 legge n. 319 del 1976 opera solo ove ricorrano delle condizioni, puntualmente fissate dal legislatore, al fine di saldare il vecchio al nuovo regime della tutela delle acque dagli inquinamenti, nello sforzo di impedire che medio tempore gli scarichi esistenti aggravassero i danni gia' in atto. Sicche' non puo' dirsi ingiustificata la scelta del legislatore volta a privilegiare il momento amministrativo (consistente nella presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi e nella precisazione della quantita' e qualita' degli stessi) rispetto al momento repressivo, posto che per affrontare in modo organico il fenomeno degli inquinamenti la legge fa perno sulla programmazione degli interventi pubblici, possibili solo grazie alla collaborazione fra i titolari degli scarichi e le autorita' amministrative. Inoltre, con la prevista gradualita' nell'adeguamento degli scarichi alle tabelle previste dalla legge n. 319 del 1976, si e' inteso contemperare gli antitetici valori degli interessi in gioco sulla base di una non irragionevole valutazione delle esigenze dell'economia del Paese. La disparita' di trattamento tra i titolari dei vecchi e dei nuovi scarichi denunciata sotto i profili anzidetti, non lede dunque il principio di uguaglianza, dato il profondo divario esistente fra le due situazioni messe a raffronto, non potendo certo ritenersi che tale principio richiedesse, nel caso, la previsione di identiche cadenze temporali per i titolari degli scarichi - sia nuovi che gia' esistenti - di tutti gli insediamenti produttivi e quanto meno il mantenimento in vigore delle precedenti disposizioni penali (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25 ultimo comma, e 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 14904

Come ora e' chiarito dall'art. 2, primo comma n. 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) la tutela della salute di cui al primo comma dell'art. 32 Cost. implica "la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro". Ma non si puo' certo affermare (ved. precedente massima B) che la mancata equiparazione, negli adempimenti verso la pubblica amministrazione, dei titolari dei vecchi ai titolari dei nuovi scarichi, e il non previsto persistente e pieno assoggettamento dei primi alle norme penali anteriori alla legge n. 319 del 1976 - denunciati l'una e l'altro nell'impugnativa degli artt. 25 e 26 di essa - compromettano, anziche' salvaguardare, l'ambiente, incidendo sui doveri inderogabili di solidarieta' sociale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25, ultimo comma, e 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma, 2 e 9 cpv, richiamato a sua volta sul presupposto che la tutela del paesaggio in esso prevista includa anche quella dell'ambiente).

Massima n. 14905

La Corte non puo' manipolare il regime sanzionatorio previsto nella legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento in modo da rendere punibili condotte che attualmente sfuggono al regime medesimo, cosi' eliminando la lamentata disparita' di trattamento fra i titolari di nuovi insediamenti produttivi ed i titolari di insediamenti produttivi gia' esistenti per i quali e' previsto un piu' lungo termine per adeguare gli scarichi alle tabelle di cui alla legge n. 319 del 1976, giacche' la sua giurisprudenza si e' ormai consolidata nel senso che il processo costituzionale non puo' concludersi con pronunce di accoglimento additivo, configuranti nuove norme penali in deroga al principio di legalita' dei reati e delle pene. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, e 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. - S. n. 148/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione, con le ordinanze nn. 547/1977, 548/1977, 557/1977, 162/1978, 497/1980, 16/1981, e dal Pretore di Vigevano, con le ordinanze nn. 353-355/1978;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25, ultimo comma, e 26, primo comma, della legge n. 319 del 1976, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione e dal Pretore di Vigevano, con le ordinanze predette nonché con l'ordinanza n. 274/1978;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Teramo, con le ordinanze nn. 325-326/1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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