Corte costituzionale
Sentenza n. 225/1983
Corte cost., sent. 21 luglio 1983, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/1983
- Data di deposito
- 21 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 48 del 19 agosto 1974
- art. 14, legge della Regione Lombardia n. 48 del 19 agosto 1974
- art. 25, comma 1, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 25, legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 14897
La questione della competenza regionale in materia di inquinamento deve essere affrontata partendo dalla considerzaione che fino alla cosiddetta legge Merli n. 319 del 1976, non esisteva nella legislazione dello Stato alcuna organica disciplina relativa agli inquinamenti. Che in tale vuoto legislativo le Regioni, e nella specie la Regione Lombardia con la legge n. 48 del 1974, siano state costrette ad inserirsi con una interpretazione estensiva e globale, ma non arbitraria della competenza loro attribuita dall'art. 117 Cost. in materia di urbanistica, di caccia e pesca nelle acque interne, e' fatto che non puo' considerarsi travalicante i limiti della competenza regionale. Inoltre, da una considerazione unitaria del contenuto dell'art. 117 Cost., si desume l'attribuzione alle Regioni della competenza relativa all'assetto del territorio del quale le acque costituiscono elemento essenziale, sicche' la strumentazione della loro difesa dagli inquinamenti non puo' ritenersi sottratta, quanto meno nella totalita', alla competenza regionale; ne consegue che, ove, come nel caso di specie, questa sia stata esercitata non in contrasto con la disciplina statale, ma in via suppletiva, e' da escludersi una violazione dell'art. 117 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, in riferimento all'art. 117 Cost.).
Massima n. 14898
Non e' consentito ai giudici a quibus di ipotizzare, collocandole sul medesimo piano, interpretazioni alternative delle norme impugnate e di ciascuna di esse denunciare il contrasto con la Costituzione, giacche' in tal caso, per costante giurisprudenza della Corte, viene meno la possibilita' di verificare la rilevanza della questione, constatabile solo attraverso la precisa indicazione della norma impugnata nella accezione in cui si ritiene applicabile nel giudizio a quo (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 40, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma avrebbe trasformato in illecito penale la condotta di mancato adeguamento degli scarichi al livello stabilito dalla legge regionale prima sanzionata come illecito amministrativo).
Massima n. 14899
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge regionale Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 cosi' trasformando in illecito penale la condotta di mancato adeguamento degli scarichi al livello stabilito nella legge regionale in precedenza sanzionata come illecito amministrativo, in quanto nelle ordinanze di rimessione manca ogni riferimento ai fatti di causa e cosi' la dimostrazione della rilevanza delle questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata con le ordinanze n. 528 del reg. ord. 1979 dal pretore di Voghera, nn. 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979 dal tribunale di Vigevano, n. 398 del reg. ord. 1979 dal pretore di Pavia, n. 41 del reg. ord. 1981 dal pretore di Bellano e nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982 dal tribunale di Como, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 sollevata dal tribunale di Vigevano con l'ordinanza n. 653 del reg. ord. 1979, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata dal pretore di Voghera con l'ordinanza n. 528 del reg. ord. 1979 e dal tribunale di Vigevano con le ordinanze nn. 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma della Costituzione;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge della regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata dal tribunale di Como, con le ordinanze nn. 667 e 878 del reg. ord. 1979; 344, 345, 399, 433, da 510 a 514, da 664 a 671 e 803 del reg. ord. 1980; 161, 299, 314, da 400 a 402 del reg. ord. 1981, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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