Corte costituzionale
Sentenza n. 224/1983
Corte cost., sent. 21 luglio 1983, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/1983
- Data di deposito
- 21 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 399, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 387, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930
- art. 512, n.2, codice di procedura penale 1930
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 135, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 134, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 12163
L'imputato ha interesse (anche morale) a dolersi della sentenza istruttoria di proscioglimento per amnistia o per prescrizione, che abbia ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati e abbia rigettato la sua specifica richiesta diretta ad ottenere il proscioglimento con formula ampia ai sensi dell'art. 152, comma secondo, c.p.p. o escluso l'applicabilita' di tale norma indipendentemente da quella determinata richiesta. Infatti, anche se il proscioglimento per amnistia nella fase istruttoria non comporta, per la sua inefficacia di giudicato nei giudizi civili o nel procedimento disciplinare, preclusione dell'azione civile risarcitoria e dell'azione disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, non puo' certamente disconoscersi l'influenza che possono avere in tali giudizi l'accertamento e la valutazione dei fatti compiuti in sede penale. In particolare, l'art. 29, comma secondo, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, prescrive l'obbligo di iniziare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato prosciolto con sentenza istruttoria di non doversi procedere per estinzione del reato. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 387, comma terzo, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione; illegittimita' costituzionale, dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 399, comma primo, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione; illegittimita' costituzionale dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 512, n. 2, e 513 n. 2, c.p.p., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 L. 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, del tribunale e della corte di assise che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione). - S.151/67; 5 e 70/75, 73/78, 72/79, 53/81, O. 79/79, 11, 87/80.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione;
b) di ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, comma primo, cod. proc. pen nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Pretore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione;
c) di ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nelle parti in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Pretore, del Tribunale e della Corte di assise che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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