Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1983
Corte cost., sent. 18 luglio 1983, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1983
- Data di deposito
- 18 luglio 1983
- Data di decisione
- 1° luglio 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 160 del 19 marzo 1955
- art. 15, legge n. 160 del 19 marzo 1955
- art. 10, legge n. 160 del 19 marzo 1955
Parametri
Massime
Massima n. 9577
Le norme in tema di aspettativa per infermita`, dettate per il personale docente di ruolo, non sono applicabili al personale non di ruolo, il quale, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, continua ad essere disciplinato, per quel che attiene ai limiti di assenza dal servizio, dagli artt. 9, 10 e 15 della l. 19 marzo 1955 n. 160. La diversa durata del periodo complessivo massimo di assenza per infermita`, stabilita dal legislatore per i docenti non di ruolo, rispetto a quella piu` ampia prevista per i docenti di ruolo,si ricollega ai diversi presupposti dei relativi rapporti di impiego, non potendosi determinare alcuna disparita` di trattamento in presenza di situazioni non omogenee, quali quelle relative rapporti di pubblico impiego rispettivamente di ruolo e non di ruolo. Compete al legislatore determinare la durata massima complessiva dell'assenza dal servizio per malattia, al fine di contemperare la tutela dell'insegnante precario con l'indispensabile svolgimento dell'insegnamento, nel quadro dell'interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ne` puo` essere invocata la tutela del diritto alla salute del docente non di ruolo oltre quanto previsto circa la durata dell'assenza ed il mantenimento del rapporto nel periodo consentito, perche` l'assenza per infermita` nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego deve necessariamente restare circoscritta in un arco temporale determinabile dal legislatore, nel contemperamento delle contrapposto esigenze del docente e della scuola. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della l. 19 marzo 1955 n. 160, in riferimento agli artt. 3, 32 e 94 Cost.). - cfr.: Sentt. nn. 39/72, 88/79, 52/81, 175/82.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 704 R.O. 1976, 287 R.O. 1977, 996 R.O. 1979, 419 R.O. 1981.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3,32 e 97 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 18 maggio 1976 dal TAR per il Veneto (R.O. n. 704 del 1976),4 marzo 1977 dal Consiglio di Stato, Sez. VI (R.O. n. 287 del 1977), 20 febbraio 1979 dal TAR per la Campania (R.O. n. 996 del 1979),12 dicembre 1980 dal TAR per la Sicilia (R.O. n. 419 del 1981), degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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