Corte costituzionale
Sentenza n. 208/1983
Corte cost., sent. 6 luglio 1983, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/1983
- Data di deposito
- 6 luglio 1983
- Data di decisione
- 30 giugno 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 359, codice di procedura penale 1930
- art. 78, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12161
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 359 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, secondo il giudice a quo rimetterebbe alla mera discrezionalita' del giudice il momento consumativo del reato, col fare assumere al teste la qualita' di imputato, a seconda della scelta di diffidarlo nuovamente ovvero di arrestarlo in via provvisoria. L'ordinanza appare palesemente contraddittoria, nel suo riferimento all'art. 24 Cost.. Il giudice a quo, infatti, denuncia d'ufficio la violazione di tale parametro subito dopo averla esclusa su deduzione della difesa. Conseguentemente, una volta negata la nullita' delle deposizioni e del rinvio a giudizio, la questione risulta sollevata in via meramente astratta. Cio' involge anche il riferimento all'art. 3 Cost. rispetto al quale l'ordinanza non risulta, comunque, sufficientemente chiara.
Massima n. 12162
E' inammissibile, in riferimento all'art. 13 Cost., per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p., non contenendo l'ordinanza di rimessione il minimo cenno all'iter logico che porterebbe a ravvisare una violazione delle riserve di legge e di giurisdizione o, quanto meno, di una di esse, ad opera delle due norme processuali di cui si contesta la legittimita'. Non e' dato, inoltre, comprendere, essendo stato nella specie applicato esclusivamente l'art. 359 c.p.p., come il giudice a quo possa denunciare, viceversa, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 78 stesso codice, sia pure in relazione all'art. 359, dopo aver esattamente rilevato, cosi' respingendo l'eccezione della difesa, che l'arresto di cui all'art. 78 "non e' evidentemente quello provvisorio enunciato nell'art. 359".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e del combinato disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p. in riferimento all'art. 13 Cost., sollevate dal Tribunale di Belluno con ordinanza in data 22 ottobre 1976 (r.o. n. 706/1976).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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