Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1983
Corte cost., sent. 2 giugno 1983, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1983
- Data di deposito
- 2 giugno 1983
- Data di decisione
- 2 giugno 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9725
Non e` irrazionale una norma quale quella dell'art.2 legge 14 ottobre 1974 n.497 (Nuove norme contro la criminalita`), che, rispetto ad alcuni delitti considerati particolarmente idonei a destare grave allarme sociale in un determinato momento storico, prescriva, con efficacia peraltro limitata nel tempo, un giudizio piu` rapido di quello ordinario (giudizio direttissimo, in cui gli imputati di questi reati sarebbero privati della fase istruttoria). Ne` puo` peraltro dirsi irrazionale la stessa norma sotto il profilo che la prescrizione del giudizio direttissimo non e` accompagnata dalla previsione di alcun termine, sicche` il P.M. potrebbe vanificare il fine perseguito dalla legge ritardando a suo arbitrio il dibattimento. Infatti, ove l'imputato sia detenuto, e` applicabile il termine di quaranta giorni, stabilito dall'art.272, comma secondo c.p.; mentre in linea generale permane il dovere del P.M. - desumibile dalla stessa natura del giudizio direttissimo- di investire con la massima rapidita` possibile il giudice del dibattimento. Dovere, la cui violazione, pur se non produce nullita`, espone alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario il P.M., la cui attivita` e` peraltro sempre sottoposta alla vigilanza del procuratore generale della Corte d'Appello. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art.2 L. 14 ottobre 1974 n.497, sollevata in riferimento all'art.3 Cost).
Massima n. 9726
La mancanza della fase istruttoria - che caratterizza il giudizio direttissimo nel suo complesso, sia esso tipico o atipico, facoltativo o obbligatorio - non confligge con il diritto di difesa, atteso che non sussiste un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento. Il passaggio diretto al dibattimento non si risolve peraltro necessariamente in un danno per l'imputato stesso, il quale, anzi, potra` cosi` evitare le lungaggini, purtroppo normali, dell'istruzione, e ottenere prontamente il riconoscimento della sua innocenza con una decisione idonea (a differenza delle pronunce istruttorie di proscioglimento) a diventare irrevocabile. La scelta della struttura del processo si risolve poi comunque in un problema di scelta legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale puo` razionalmente prescindere dallo schema tradizionale sulla base di specifiche valutazioni di politica criminale, senza che cio` incida affatto sul diritto di difesa che ben potra` essere esercitato nel dibattimento in tutta la sua pienezza. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.2 l.14 ottobre 1974 n.497, sollevata in riferimento all'art. 24, co. secondo, Cost.). Cfr. S. n. 172/1972.
Massima n. 9727
Il potere del P.M. di far comparire l'imputato per il giudizio direttissimo avanti alla sezione ovvero al collegio scelti nell'ambito dell'ufficio competente non offende il principio del giudice naturale, che, secondo il comune orientamento, si identifica in un giudice imparziale precostituito secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. Tale potere di scelta conferito al P.M. trova in realta` fondamento nell'intento di assicurare la necessaria efficacia del giudizio direttissimo mediante forme semplici e rapide dirette alla realizzazione della tipica funzione dell'istituto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 25, co. secondo, Cost.) Cfr. sentt. nn. 146/1969, 170/1974 e 172/1974
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 25 primo comma Cost. dal Tribunale di Larino con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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