Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1983

Corte cost., sent. 1° febbraio 1983, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1983
Data di deposito
1° febbraio 1983
Data di decisione
14 gennaio 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 10106

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude il diritto alla stabilita' del posto di lavoro per i lavoratori che abbiano gia' maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (mentre lo consente a favore del prestatore di lavoro che goda di pensione per servizio prestato allo Stato o ad un ente pubblico) e' inammissibile allorche' l'ordinanza di rimessione non contenga alcuna indicazione sulla natura della pensione che viene in rilievo nel giudizio a quo, in particolare per quanto riguarda l'eta' in cui e' avvenuto il collocamento a riposo. (Nella specie trattavasi di impugnazione di licenziamento ad nutum intimato ad un prestatore di lavoro, titolare di pensione statale collegata al servizio prestato quale sottufficiale dei carabinieri).

Massima n. 10107

In una societa' come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l'assenza di una piena tutela del diritto al lavoro (per difetto di garanzie di stabilita' del posto) per i lavoratori che abbiano gia' conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale ed una ratio siffatta non solo opera anche rispetto ai lavoratori pensionati per vecchiaia gia' al momento della costituzione del rapporto, ma legittima altresi' la possibilita' che di questi, come degli altri che conseguano il pensionamento nel corso del rapporto, sia possibile il licenziamento senza l'osservanza della forma scritta, prevista soltanto in funzione del diritto alla stabilita', non garantita alle teste' menzionate categorie di lavoratori. - V. S. nn. 174/1971 e 45/1965.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma l. 15 luglio 1966 n. 604 sollevata con ordinanza del Tribunale di Avezzano del 6 ottobre 1976 in riferimento all'art. 3 Cost.;

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della detta norma sollevate con ordinanza del Pretore di Milano del 10 gennaio 1976 in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e con ordinanza del Pretore di Legnano del 31 gennaio 1978 in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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