Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1983

Corte cost., sent. 31 maggio 1983, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/1983
Data di deposito
31 maggio 1983
Data di decisione
12 maggio 1983
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 419 del 20 marzo 1968
  • art. 3, legge n. 51 del 4 febbraio 1966
  • art. 260, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 10112

Circa la questione di costituzionalita' degli artt. 3 della legge n. 51 del 1966, 3 della legge n. 414 del 1968 e 260 del R.D. n. 1265 del 1934 (proposta sotto il profilo dell'omessa previsione dell'obiezione di coscienza come idonea a giustificare l'inosservanza degli obblighi ivi previsti) va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo limitatamente all'aspetto concernente le prime due norme per nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens costituito dalla legge n. 689 del 1981 (che a differenza della precedente legge n. 706 del 1975, tenuta presente dal giudice a quo ai fini del giudizio sulla persistente rilevanza penale della violazione degli obblighi suddetti, esclude dalla depenalizzazione il solo art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie) e dichiarata l'inammissibilita' per irrilevanza per quanto concerne l'aspetto relativo alla terza norma (poiche' dall'ordinanza di rimessione non emerge alcuna motivazione circa l'effettiva sussistenza di una diffusione della malattia quale fatto che, secondo il diritto vivente, giustifica l'ordine sanitario ai genitori di sottoporre i figli a vaccinazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Alba per quanto si riferisce alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 l. 4 febbraio 1966 n. 51 e 3 l. 20 marzo 1968 n. 419 in riferimento agli artt. 21, 32 e 33 Cost., sollevata con ord. 14 aprile 1980.

Dichiara inammissibile la questione sollevata con la citata ordinanza nei confronti dell'art. 260 T.U. Leggi sanitarie, in riferimento agli artt. 21, 32 e 33 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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