Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1983
Corte cost., sent. 31 maggio 1983, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1983
- Data di deposito
- 31 maggio 1983
- Data di decisione
- 12 maggio 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 419 del 20 marzo 1968
- art. 3, legge n. 51 del 4 febbraio 1966
- art. 260, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 10112
Circa la questione di costituzionalita' degli artt. 3 della legge n. 51 del 1966, 3 della legge n. 414 del 1968 e 260 del R.D. n. 1265 del 1934 (proposta sotto il profilo dell'omessa previsione dell'obiezione di coscienza come idonea a giustificare l'inosservanza degli obblighi ivi previsti) va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo limitatamente all'aspetto concernente le prime due norme per nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens costituito dalla legge n. 689 del 1981 (che a differenza della precedente legge n. 706 del 1975, tenuta presente dal giudice a quo ai fini del giudizio sulla persistente rilevanza penale della violazione degli obblighi suddetti, esclude dalla depenalizzazione il solo art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie) e dichiarata l'inammissibilita' per irrilevanza per quanto concerne l'aspetto relativo alla terza norma (poiche' dall'ordinanza di rimessione non emerge alcuna motivazione circa l'effettiva sussistenza di una diffusione della malattia quale fatto che, secondo il diritto vivente, giustifica l'ordine sanitario ai genitori di sottoporre i figli a vaccinazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Alba per quanto si riferisce alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 l. 4 febbraio 1966 n. 51 e 3 l. 20 marzo 1968 n. 419 in riferimento agli artt. 21, 32 e 33 Cost., sollevata con ord. 14 aprile 1980.
Dichiara inammissibile la questione sollevata con la citata ordinanza nei confronti dell'art. 260 T.U. Leggi sanitarie, in riferimento agli artt. 21, 32 e 33 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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