Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1983
Corte cost., sent. 28 aprile 1983, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1983
- Data di deposito
- 28 aprile 1983
- Data di decisione
- 19 aprile 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 91, comma 13, n.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 82, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 2, legge n. 572 del 9 luglio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 9715
Si consideri la patente di guida autorizzazione di polizia ovvero abilitazione ovvero ancora provvedimento di natura mista, e` comunque indubbio che il potere del prefetto di negare o sospendere la patente stessa ai soggetti previamente diffidati dal questore, ha carattere dicrezionale, concretandosi in un apprezzamento, di merito, della situazione del diffidato, con riferimento specifico all'uso da parte di quest'ultimo del mezzo automobilistico. Ma tale discrezionalita` non giustifica di per se` denunce di incostituzionalita` dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959 in riferimento all'art. 3, co.I, della Costituzione. Essa - come la discrezionalita` propria dell'azione amministrativa in genere - non equivale a mero arbitrio, dovendo il prefetto - nel presupposto necessario, ma non certo sufficiente della diffida - rispettare i canoni della razionalita`, dell'imparzialita` e dell'eguaglianza di trattamento, la cui eventuale violazione e` deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in via amministrativa e in via giurisdizionale, ed essendo egli tenuto a enunciare, sia pur succintamente, i motivi, che, nel presupposto sempre della diffida, giustificano la soluzione adottata. Che poi le limitazioni suddette al diritto di circolazione provengano da provvedimenti discrezionali amministrativi, senza preventivi controlli giurisdizionali e` espressione di una precisa scelta di politica legislativa in tema di prevenzione di reati, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimita` costituzionale. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959, sollevata in riferimento all'art.3, co.I, Cost.). Cfr. sentt. nn. 6/62; 87/71; 215/75.
Massima n. 9716
Essendo certamente legittime le limitazioni imposte dalla legge in via generale e per motivi di sicurezza al diritto di guidare autoveicoli - o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente alla guida anche di autoveicoli - non possono ritenersi illegittime le conseguenze che da tali limitazioni abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali sia apprestata uguale garanzia. Ne` l'art.3, co.II, ne` l'art.4, ne` l'art.35 della Costituzione escludono infatti che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attivita`, imporre modalita` e limiti a tutela di altri interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale e`, ad esempio, la sicurezza pubblica. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 sollevata in relazione all'art.3 Cost.).
Massima n. 9717
I poteri-doveri demandati dalla legge al magistrato di sorveglianza attengono esclusivamente alla applicazione, revoca ed esecuzione delle misure di sicurezza. Il diniego e la revoca della patente di guida ai soggetti rientranti in una delle categorie indicate nell'art.82, co.I, C.d.S. non costituiscono certamente "misure di sicurezza", ma provvedimenti alla cui emanazione l'autorita` amministrativa e` tenuta, quando si verifichino i presupposti stabiliti dalla legge. E' pertanto esclusa la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questioni di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. - (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. sollevata in riferimento all'art.3 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sollevata dai Pretori di Prato e Cerignola in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e dal Pretore di Misilmeri in riferimento all'art. 35 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, n. 2, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 legge 9 luglio 1967, n. 572, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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