Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1983

Corte cost., sent. 28 aprile 1983, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1983
Data di deposito
28 aprile 1983
Data di decisione
19 aprile 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
  • art. 91, comma 13, n.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
  • art. 82, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
  • art. 2, legge n. 572 del 9 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 9715

Si consideri la patente di guida autorizzazione di polizia ovvero abilitazione ovvero ancora provvedimento di natura mista, e` comunque indubbio che il potere del prefetto di negare o sospendere la patente stessa ai soggetti previamente diffidati dal questore, ha carattere dicrezionale, concretandosi in un apprezzamento, di merito, della situazione del diffidato, con riferimento specifico all'uso da parte di quest'ultimo del mezzo automobilistico. Ma tale discrezionalita` non giustifica di per se` denunce di incostituzionalita` dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959 in riferimento all'art. 3, co.I, della Costituzione. Essa - come la discrezionalita` propria dell'azione amministrativa in genere - non equivale a mero arbitrio, dovendo il prefetto - nel presupposto necessario, ma non certo sufficiente della diffida - rispettare i canoni della razionalita`, dell'imparzialita` e dell'eguaglianza di trattamento, la cui eventuale violazione e` deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in via amministrativa e in via giurisdizionale, ed essendo egli tenuto a enunciare, sia pur succintamente, i motivi, che, nel presupposto sempre della diffida, giustificano la soluzione adottata. Che poi le limitazioni suddette al diritto di circolazione provengano da provvedimenti discrezionali amministrativi, senza preventivi controlli giurisdizionali e` espressione di una precisa scelta di politica legislativa in tema di prevenzione di reati, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimita` costituzionale. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959, sollevata in riferimento all'art.3, co.I, Cost.). Cfr. sentt. nn. 6/62; 87/71; 215/75.

Massima n. 9716

Essendo certamente legittime le limitazioni imposte dalla legge in via generale e per motivi di sicurezza al diritto di guidare autoveicoli - o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente alla guida anche di autoveicoli - non possono ritenersi illegittime le conseguenze che da tali limitazioni abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali sia apprestata uguale garanzia. Ne` l'art.3, co.II, ne` l'art.4, ne` l'art.35 della Costituzione escludono infatti che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attivita`, imporre modalita` e limiti a tutela di altri interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale e`, ad esempio, la sicurezza pubblica. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 sollevata in relazione all'art.3 Cost.).

Massima n. 9717

I poteri-doveri demandati dalla legge al magistrato di sorveglianza attengono esclusivamente alla applicazione, revoca ed esecuzione delle misure di sicurezza. Il diniego e la revoca della patente di guida ai soggetti rientranti in una delle categorie indicate nell'art.82, co.I, C.d.S. non costituiscono certamente "misure di sicurezza", ma provvedimenti alla cui emanazione l'autorita` amministrativa e` tenuta, quando si verifichino i presupposti stabiliti dalla legge. E' pertanto esclusa la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questioni di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. - (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. sollevata in riferimento all'art.3 Cost.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sollevata dai Pretori di Prato e Cerignola in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e dal Pretore di Misilmeri in riferimento all'art. 35 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, n. 2, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 legge 9 luglio 1967, n. 572, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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