Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1983
Corte cost., sent. 24 gennaio 1983, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1983
- Data di deposito
- 24 gennaio 1983
- Data di decisione
- 12 gennaio 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, cpv, legge n. 180 del 7 maggio 1981
- art. 6, legge n. 180 del 7 maggio 1981
Parametri
- comma 2, disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 103, comma 3, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
Massime
Massima n. 10048
Dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 111 e del capoverso della sesta disposizione transitoria della Costituzione emergono due conseguenze ineludibili ed inscindibili: la prima, che anche contro le sentenze e i provvedimenti sulla liberta` personale degli organi della giurisdizione speciale militare e` sempre ammesso ricorso in cassazione; la seconda, che l'organo della giurisdizione speciale militare all'epoca denominato Tribunale supremo militare deve essere riordinato in modo da non potere piu` svolgere le funzioni di giudice "supremo" di legittimita` nei confronti delle decisioni dei giudici militari.
Massima n. 10049
La istituzione (auspicata dal giudice a quo) nell'ambito della Corte di cassazione di una sezione specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari costituisce una soluzione che, da un lato, non tocca il "riordinamento" del Tribunale supremo militare, che risulterebbe pur sempre privato delle funzioni di giudice di legittimita` (del resto l'art. 103, terzo comma, Cost. espressamente configura la giurisdizione speciale militare come "acefala"), e, dall'altro, attenendo all'ordinamento giudiziario, non puo` in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata: l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie e` infatti chiaramente rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare l'opportunita` di istituire siffatte sezioni specializzate. (Non fondatezza - in riferimento alla sesta disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 103, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180 nelle parti in cui prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e l'attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché specializzata, della Corte Suprema di Cassazione, sollevata in riferimento alla VI disposizione transitoria della Costituzione in relazione agli artt. 102, secondo comma e 103, terzo comma, Cost., dalla Corte di Cassazione, Sezione I penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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