Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/1983
Corte cost., ord. 24 gennaio 1983, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/1983
- Data di deposito
- 24 gennaio 1983
- Data di decisione
- 12 gennaio 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:8
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 571 del 12 novembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 14592
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 53, comma primo, Cost. - del d.l. 12 novembre 1979, n. 571, in tema di IN.V.IM., sollevata in quanto non sembrerebbe che il legislatore abbia tenuto conto che l'incremento di valore di un immobile prescinde dalla quantita' di moneta riflettente il valore stesso al momento della sua soggezione all'imposta, dovendosi invece obiettivamente valutare l'incremento in relazione al potere di acquisto della lira ed in relazione altresi' agli altri elementi obiettivi che eventualmente abbiano determinato l'aumento di valore; ed inoltre, in quanto l'art. 3 dello stesso decreto legge, dichiarando l'efficacia retroattiva del provvedimento medesimo, porrebbe in alternativa l'applicazione di norme palesemente incostituzionali. Con la legge di conversione 12 gennaio 1980, n. 2, la quale, pur entrando in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (12-13 gennnaio 1980), ha effetto dalla data di entrata in vigore del d.l. 571/1979 (13 novembre 1979), sono state infatti apportare notevoli modificazioni al d.l. sospettato di incostituzionalita' in ogni sua parte e con specifico riferimento all'art. 3, essendo stati gli artt. 1 e 3 sostituiti ed inserito l'art. 2 bis. Pertanto, poiche' anche alla stregua del nuovo testo dell'art. 3 gli artt. 1 e 2 (pur sostituiti in sede di conversione) di applicano anche ai rapporti sorti prima del 13 novembre 1979 (data di entrata in vigore della legge), s'impone il riesame della rilevanza da parte del giudice a quo, il quale dovra' assumere ad oggetto testi del d.l. sostituiti dalla legge di conversione, che, non vigenti al tempo della sua pronuncia (23 novembre 1979), vigono in una con l'inserito art. 2 bis, in virtu' della retroattivita' prevista dall'art. 3. - S. n. 126/79, che escluse la illegittimita' costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 643/1972 sui criteri di valutazione dell'incremento tassabile, recepiti dal d.l. 571/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1 grado di Monfalcone.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze