Corte costituzionale
Ordinanza n. 292/1983
Corte cost., ord. 5 ottobre 1983, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 292/1983
- Data di deposito
- 5 ottobre 1983
- Data di decisione
- 28 settembre 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- legge n. 835 del 27 maggio 1935
Parametri
Massime
Massima n. 14670
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui esclude, nei procedimenti in cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto, la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori - in quanto alla carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - che si riscontra nella ordinanza di rimessione - non puo' sopperire il rinvio alle note scritte del P.M. restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicita' delle relative ordinanze (art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953) delle questioni di legittimita' costituzionale deferite alla Corte. - O. n. 140/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 24 giugno 1980 (RO. n. 655 del 1980) dal tribunale per i minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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