Corte costituzionale
Ordinanza n. 232/1983
Corte cost., ord. 21 luglio 1983, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 232/1983
- Data di deposito
- 21 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:232
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12799
Rientra nella discrezionalita' del legislatore e non compete alla Corte di estendere le previsioni legislative che rendono deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena. Pertanto e' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 437 c.p., che incrimina la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, trascurando le cautele contro gli infortuni professionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 437 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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