Corte costituzionale
Ordinanza n. 187/1983
Corte cost., ord. 22 giugno 1983, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 187/1983
- Data di deposito
- 22 giugno 1983
- Data di decisione
- 9 giugno 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:187
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 101, Costituzione
Massime
Massima n. 12794
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo dichiari di non condividere l'interpretazione prospettata e di sollevare la questione solo per "tuziorismo" (nella specie si trattava dell'eventuale contrasto tra gli artt. 51 e 52 c.p.c., in quanto consentono l'astensione e la ricusazione di un giudice che abbia nella causa un interesse meramente politico con gli artt. 21 e 101 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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