Corte costituzionale
Ordinanza n. 135/1983
Corte cost., ord. 5 maggio 1983, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 135/1983
- Data di deposito
- 5 maggio 1983
- Data di decisione
- 21 aprile 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 58, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 58, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 43, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14631
E' manifestamente infondata, in quanto sollevata su errati presupposti, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 102 Cost., dell'art. 58, primo e secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Le sanzioni ivi previste, in materia di I.V.,A., per omessa dichiarazione, non hanno infatti natura penale, e la loro applicabilita' non da parte del giudice ed anche a persone giuridiche non contrasta percio' con gli anzidetti precetti costituzionali.
Massima n. 14632
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo comma, e 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., sotto il profilo che le norme denunciate determinerebbero una ingiustificata disparita' di trattamento col prevedere la stessa sanzione sia per chi definitivamente omette la dichiarazione sia per chi la presenti con ritardo, in quanto e' sopravvenuto il d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 che ha modificato le norme denunciate nei sensi auspicati dall'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la riunione dei giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate colle ordinanze nn. 602 e 603/1978 del 12 ottobre 1978 dalla Commissione Tributaria di II grado di Udine per asserito contrasto dell'art. 58, primo e secondo comma d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 cogli artt. 27 e 102 Cost.;
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per quanto si riferisce alle ordinanze nn. 604 e 605/78 pure datate 12 ottobre 1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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