Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/1983
Corte cost., ord. 18 aprile 1983, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/1983
- Data di deposito
- 18 aprile 1983
- Data di decisione
- 29 marzo 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:102
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14627
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., dell'art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), censurato per la mancata previsione "di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilita' dello stesso", in quanto il giudice a quo ha motivato mediante il semplice rinvio alla motivazione di altra ordinanza in precedenza emesse, con cio' violando il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 c.p., sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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