Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1983

Corte cost., ord. 18 aprile 1983, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/1983
Data di deposito
18 aprile 1983
Data di decisione
29 marzo 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:102

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14627

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., dell'art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), censurato per la mancata previsione "di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilita' dello stesso", in quanto il giudice a quo ha motivato mediante il semplice rinvio alla motivazione di altra ordinanza in precedenza emesse, con cio' violando il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 c.p., sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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