Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1982

Corte cost., sent. 20 maggio 1982, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/1982
Data di deposito
20 maggio 1982
Data di decisione
7 maggio 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:97

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9990

Discutendosi nel giudizio a quo se la maggiorazione retributiva per lavoro notturno pacificamente percepita dai dipendenti dovesse computarsi nel calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle erogazioni relative a ferie, festivita`, permessi, tredicesima mensilita`, scatti di anzianita` ed indennita` di fine rapporto, e` inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2108 comma secondo cod. civ. secondo cui "il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno". La computabilita`, infatti, non dipende dalla interpretazione dell'art. 2108 comma secondo cit., ma dalla determinazione dei caratteri dell'emolumento percepito, e specificamente dal suo carattere continuativo o meno.

Massima n. 10099

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalita' dell'art. 2108 cod. civ. nella parte in cui (secondo comma), stabilendo il diritto ad una maggiorazione retributiva del lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici, darebbe luogo ad una ingiustificata diversita' del trattamento retributivo a seconda che tale lavoro sia o meno prestato in regolari turni periodici, violando altresi' il principio di proporzionalita' della retribuzione alla qualita' e quantita' del lavoro. (Nella specie il difetto di rilevanza e' stato desunto dalla circostanza che dagli atti di causa emergeva la sussistenza delle maggiorazioni retributive per lavoro notturno e vi era contestazione solo relativamente alla pretesa computabilita' della medesima ai fini della liquidazione di taluni emolumenti come quelli per ferie, festivita', tredicesima mensilita', ecc., sicche' la materia del contendere non implicava l'operativita' della norma censurata, bensi' la determinazione dei caratteri del compenso di cui si pretendeva la suddetta computabilita').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2108, secondo comma, del codice civile, sollevata dal Pretore di Milano, con ordinanza in data 7 gennaio 1976, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE

ROSSANOANTONINO DE STEFANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIOLA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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