Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1982
Corte cost., sent. 20 maggio 1982, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1982
- Data di deposito
- 20 maggio 1982
- Data di decisione
- 7 maggio 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:97
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9990
Discutendosi nel giudizio a quo se la maggiorazione retributiva per lavoro notturno pacificamente percepita dai dipendenti dovesse computarsi nel calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle erogazioni relative a ferie, festivita`, permessi, tredicesima mensilita`, scatti di anzianita` ed indennita` di fine rapporto, e` inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2108 comma secondo cod. civ. secondo cui "il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno". La computabilita`, infatti, non dipende dalla interpretazione dell'art. 2108 comma secondo cit., ma dalla determinazione dei caratteri dell'emolumento percepito, e specificamente dal suo carattere continuativo o meno.
Massima n. 10099
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalita' dell'art. 2108 cod. civ. nella parte in cui (secondo comma), stabilendo il diritto ad una maggiorazione retributiva del lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici, darebbe luogo ad una ingiustificata diversita' del trattamento retributivo a seconda che tale lavoro sia o meno prestato in regolari turni periodici, violando altresi' il principio di proporzionalita' della retribuzione alla qualita' e quantita' del lavoro. (Nella specie il difetto di rilevanza e' stato desunto dalla circostanza che dagli atti di causa emergeva la sussistenza delle maggiorazioni retributive per lavoro notturno e vi era contestazione solo relativamente alla pretesa computabilita' della medesima ai fini della liquidazione di taluni emolumenti come quelli per ferie, festivita', tredicesima mensilita', ecc., sicche' la materia del contendere non implicava l'operativita' della norma censurata, bensi' la determinazione dei caratteri del compenso di cui si pretendeva la suddetta computabilita').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2108, secondo comma, del codice civile, sollevata dal Pretore di Milano, con ordinanza in data 7 gennaio 1976, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE
ROSSANOANTONINO DE STEFANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIOLA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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