Corte costituzionale
Sentenza n. 92/1982
Corte cost., sent. 12 maggio 1982, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/1982
- Data di deposito
- 12 maggio 1982
- Data di decisione
- 27 aprile 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, n.3, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 1, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 3, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 12, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- decreto-legge n. 562 del 29 novembre 1975
- art. 7, n.2, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- legge n. 6 del 24 gennaio 1977
- art. 13, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- legge n. 696 del 22 dicembre 1975
- art. 36, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 2, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- art. 6, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 40, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 11, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 34, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- legge n. 756 del 30 novembre 1973
- art. 4, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- decreto-legge n. 781 del 26 novembre 1976
- art. 7, n.4, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
Parametri
Massime
Massima n. 9779
Le norme impugnate che, consentendo la possibilita` di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprieta` privata, senza la previsione di indennizzo ne` di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 e 97 Cost., in quanto risulterebbe ostacolata una attivita` economica di utilita` sociale, quale la costruzione di alloggi, nonche` compromesso l'acquisto di alloggi da parte di cittadini meno abbienti, con conseguente disparita` di trattamento tra proprietari di aree, secondo il mero arbitrio degli organi della pubblica amministrazione, non rilevano ai fini della definizione del giudizio a quo, promosso dai ricorrenti per contestare la validita` del vincolo a verde pubblico imposto (senza indennizzo ne` limitazione temporale d'efficacia) su aree di loro proprieta` con il programma di fabbricazione adottato dal Comune. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, comma primo e secondo, 47, nonche` 97 Cost., con ordinanza del 7 novembre 1978.
Massima n. 9780
Le norme che consentono la possibilita` di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprieta` privata, senza la previsione di indennizzo ne` di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, non contrastano con l'art. 42 terzo comma, Cost. E cio` in quanto deve ritenersi che la lege n. 1187 del 1968 sia ancora in vigore, e, quindi, che la materia in esame sia da essa disciplinata conformemente alla decisione n. 55 del 1968 di questa Corte con la quale furono dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni dell'art. 7 nn. 2, 3, 4 e dell'art. 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 nella parte in cui non prevedevano, per le limitazioni con contenuto espropriativo, operanti immediatamente ed a tempo indeterminato, un indennizzo a favore dei soggetti che avevano un diritto reale sui beni gravati dalle dette limitazioni. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 7, (nn. 2, 3 e 4), 34, 36 e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150 in relazione all'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, alla l. 30 novembre 1973 n. 735, al d.l. 26 novembre 1976 n. 781 convertito nella l. 24 gennaio 1977 n. 6 (ove ritenuti tuttora in vigore), nonche` degli artt. 1, 3, 4, 6, 11, 12 e 13 l. 28 gennaio 1977 n. 10, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento all'art. 42 terzo comma Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 (nn. 2, 3 e 4), 34, 36 e 40 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 in relazione all'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, alla legge 30 novembre 1973 n. 756, al decreto legge 29 novembre 1975 n. 562 convertito nella legge 22 dicembre 1975 n. 696, al decreto legge 26 novembre 1976 n. 781 convertito nella legge 24 gennaio 1977 n. 6 (ove ritenuti tuttora in vigore), nonché degli artt. 1, 3,4, 6,11,12 e 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui tutte le suddette norme consentono la possibilità di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprietà privata, senza la previsione di indennizzo né di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, primo e secondo comma, 47, nonché 97 della Costituzione.
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge in riferimento all'art. 42 terzo comma, della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982. F.to : LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRS SEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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