Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1982

Corte cost., sent. 12 maggio 1982, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1982
Data di deposito
12 maggio 1982
Data di decisione
27 aprile 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:89

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9867

Il divieto di procedere penalmente fino a quando l'accertamento della imposta sia divenuto definitivo anche quando il reato (falsa fatturazione e annotazione nel registro IVA) e` del tutto indipendente dalla entita` del tributo, essendo perfetto in tutti i suoi elementi, integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio della obbligatorieta` dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 112 Cost., l'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento e` divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 stesso d.P.R. n. 633.

Massima n. 9868

Il divieto di iniziare o proseguire l'azione penale prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo non implica una violazione del principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale quando la stessa accusa non puo` essere contestata prima che sia accertata l'esistenza e l'entita` del reddito evaso (in particolare se l'evasione dell'imposta sia superiore o inferiore a lire cinque milioni). Il sistema scelto dal legislatore, e cioe` che l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita prima dell'accertamento definitivo dell'imposta e che sia inibito in sede penale simile accertamento necessario alla contestazione dell'accusa, non comporta, in quanto eguale per tutti i contribuenti, violazione dell'art. 3 Cost. per la supposta diversa capacita` di utilizzare la normativa di legge che deriverebbe dalla diversa potenzialita` economica, ne` il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare il pagamento a causa del lungo iter degli accertamenti implica la violazione dell'art.53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 112, 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma ultimo, in relazione al comma terzo, lett.e, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)

Massima n. 14001

Il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare l'adempimento dell'obbligo tributario a causa del lungo iter degli accertamenti, determinato dall'improcedibilita` dell'azione penale fino a che l'accertamento dell'imposta (in particolare dell'esistenza del reddito evaso) sia divenuto definitivo in sede di contenzioso tributario, non implica la violazione dell'art. 53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento; ne` tale sistema, derivando da una scelta del legislatore eguale per tutti i contribuenti, comporta violazione dell'art. 3 Cost., prospettata per il vantaggio che la denunciata procedura tributaria arrecherebbe ai cittadini che non osservano le leggi rispetto a quelli che le osservano (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, comma ultimo, l. 7 gennaio 1929 n. 4, nella parte in cui dispone che l'azione penale, in relazione al reato di cui all'art. 243 t.u. n. 645 del 1958, non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 dello stesso d.P.R. n. 633;

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, in relazione al comma terzo, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dai giudici istruttori dei tribunali di Napoli e di Bologna con le ordinanze nn. 469 del reg. ord. 1978 e 632 del reg. ord. 1981 di cui in epiarafe, in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione e dal giudice istruttore del tribunale di Frosinone con l'ordinanza n. 144 del reg. ord. 1980 di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 53 e 112 della Costituzione;

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata dal tribunale di Genova con l'ordinanza n. 499 del reg. ord. 1980 di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze