Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1982
Corte cost., sent. 12 maggio 1982, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1982
- Data di deposito
- 12 maggio 1982
- Data di decisione
- 27 aprile 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 50, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 56, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 56, comma 3, lett.e, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 21, ultimo co., legge n. 4 del 7 gennaio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 9867
Il divieto di procedere penalmente fino a quando l'accertamento della imposta sia divenuto definitivo anche quando il reato (falsa fatturazione e annotazione nel registro IVA) e` del tutto indipendente dalla entita` del tributo, essendo perfetto in tutti i suoi elementi, integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio della obbligatorieta` dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 112 Cost., l'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento e` divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 stesso d.P.R. n. 633.
Massima n. 9868
Il divieto di iniziare o proseguire l'azione penale prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo non implica una violazione del principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale quando la stessa accusa non puo` essere contestata prima che sia accertata l'esistenza e l'entita` del reddito evaso (in particolare se l'evasione dell'imposta sia superiore o inferiore a lire cinque milioni). Il sistema scelto dal legislatore, e cioe` che l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita prima dell'accertamento definitivo dell'imposta e che sia inibito in sede penale simile accertamento necessario alla contestazione dell'accusa, non comporta, in quanto eguale per tutti i contribuenti, violazione dell'art. 3 Cost. per la supposta diversa capacita` di utilizzare la normativa di legge che deriverebbe dalla diversa potenzialita` economica, ne` il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare il pagamento a causa del lungo iter degli accertamenti implica la violazione dell'art.53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 112, 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma ultimo, in relazione al comma terzo, lett.e, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)
Massima n. 14001
Il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare l'adempimento dell'obbligo tributario a causa del lungo iter degli accertamenti, determinato dall'improcedibilita` dell'azione penale fino a che l'accertamento dell'imposta (in particolare dell'esistenza del reddito evaso) sia divenuto definitivo in sede di contenzioso tributario, non implica la violazione dell'art. 53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento; ne` tale sistema, derivando da una scelta del legislatore eguale per tutti i contribuenti, comporta violazione dell'art. 3 Cost., prospettata per il vantaggio che la denunciata procedura tributaria arrecherebbe ai cittadini che non osservano le leggi rispetto a quelli che le osservano (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, comma ultimo, l. 7 gennaio 1929 n. 4, nella parte in cui dispone che l'azione penale, in relazione al reato di cui all'art. 243 t.u. n. 645 del 1958, non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 dello stesso d.P.R. n. 633;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, in relazione al comma terzo, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dai giudici istruttori dei tribunali di Napoli e di Bologna con le ordinanze nn. 469 del reg. ord. 1978 e 632 del reg. ord. 1981 di cui in epiarafe, in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione e dal giudice istruttore del tribunale di Frosinone con l'ordinanza n. 144 del reg. ord. 1980 di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 53 e 112 della Costituzione;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata dal tribunale di Genova con l'ordinanza n. 499 del reg. ord. 1980 di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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