Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1982

Corte cost., sent. 12 maggio 1982, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1982
Data di deposito
12 maggio 1982
Data di decisione
27 aprile 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 3, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 60, legge n. 4 del 7 gennaio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 9866

L'accertamento amministrativo cui sia attribuita efficacia vincolante per il giudice penale e` certamente incompatibile con il principio del libero convincimento garantito dall'art. 101, comma secondo, Cost., la cui violazione si combina con quella dell'art. 24 Cost., in quanto l'accertamento che fa stato nel giudizio penale impedisce l'esercizio del diritto inviolabile della difesa, e con quella dell'art. 3 Cost., perche` la preclusione per il giudice penale differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la imputazione sia conseguente a un accertamento amministrativo tributario o no e, nell'ambito degli accertamenti amministrativi tributari, sia relativa a imposte dirette o indirette. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, 24 e 3 Cost. - gli artt. 60 e 21, comma terzo, l. 7 gennaio 1929 n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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