Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1982
Corte cost., sent. 10 maggio 1982, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1982
- Data di deposito
- 10 maggio 1982
- Data di decisione
- 7 maggio 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 2, legge n. 195 del 24 marzo 1958
Parametri
- art. 25, ultimo co., legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 104, comma 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 107, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 10040
L'intervento nel giudizio incidentale di legittimita` costituzionale, tardivo per mancato rispetto del termine di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non puo` essere surrogato dalle deduzioni relative ad altro giudizio identico, poiche` la figura della "conversione dell'intervento" non trova nessun fondamento nella vigente disciplina del processo costituzionale.
Massima n. 10041
L'art. 104, quarto comma, Cost. (secondo cui i due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono eletti "da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie") va interpretato, sulla base sia del tenore letterale della norma, sia dei lavori preparatori, sia, infine, delle letture che ne sono state fatte durante un trentennio in sede giurisprudenziale e legislativa, nel senso che esso esclude che la componente "togata" del Consiglio superiore possa essere integralmente eletta mediante un puro e semplice sistema di liste concorrenti, negando distinto rilievo ad una articolazione per categorie. Cio` premesso, sarebbe poi arbitrario ritenere che il legislatore sia completamente libero, senza doversi attenere a criteri di sorta, costituzionalmente rilevanti, nello stabilire quali e quante siano le categorie dei magistrati destinate a riflettersi sulla composizione del C.S.M.: viene al riguardo in considerazione il sicuro nesso tra le "varie categorie", di cui al quarto comma dell'art. 104 Cost., e le classificazioni dei magistrati configurate dalle leggi sull'ordinamento giudiziario, nesso che emerge dal complesso dei lavori preparatori svoltisi in seno alla Costituente. Una volta, quindi, dichiarata - con la sentenza n. 86 del 1982 - la illegittimita` costituzionale dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, la` dove ammetteva la dissociazione fra la nomina a magistrato di cassazione e la contestuale investitura del relativo ufficio, cade il solo aggancio, sul piano dell'ordinamento giudiziario, che possa trovare la norma che, agli effetti della composizione del Consiglio superiore della magistratura, prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a coloro che, pur nominati tali, non siano investiti del corrispondente ufficio. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 104, quarto comma, Cost., l'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche` non esercitino le rispettive funzioni". (La presente pronuncia di accoglimento non investe la corrispondenza tra qualifica ed ufficio per quanto concerne le funzioni direttive superiori, sia perche` la decisione n. 86 del 1982 non ha intaccato in tal senso l'ordinamento giudiziario, sia, soprattutto, perche` la categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo non e` sorretta da alcuna garanzia comparabile a quella che riguarda i magistrati di cassazione complessivamente intesi).
Massima n. 10042
In una prospettiva costituzionale sono ben diverse le posizioni spettanti alle Corti d'appello e alla Corte di cassazione, nonche` alle rispettive categorie di magistrati: le Corti d'appello non esercitano, infatti, funzioni specificamente attribuite dalla Costituzione, a differenza di quelle che il secondo e terzo comma dell'art. 111 Cost. riservano alla Cassazione; ne` i magistrati d'appello vengono distintamente considerati dalla Costituzione, come invece si riscontra negli artt. 106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma, aventi espresso riguardo ai "consiglieri di cassazione" o alla generalita` dei componenti la suprema magistratura ordinaria. In tale situazione, la Corte deve solo assicurare che i magistrati di cassazione, investiti delle corrispondenti funzioni, non rimangano esclusi dal Consiglio superiore della magistratura. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo conmma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di appello possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche` non esercitino le rispettive funzioni").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni";
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 695 del 1975 - sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe - nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di appello possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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