Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1982

Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1982
Data di deposito
16 febbraio 1982
Data di decisione
22 gennaio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana n. 1 del 13 gennaio 1978
  • art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana n. 1 del 13 gennaio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 11653

Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale non sono applicabili istituti quali l'inammissibilita` del ricorso per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento legislativo impugnato. - cfr. S.n. 44/1957.

Massima n. 11654

Il giudizio costituzionale viene inutiliter promosso quando la mancata impugnazione di norme precedenti rende vana l'impugnazione di norme successive. Cio` va tuttavia escluso nei casi in cui la delibera legislativa, che comporti novazione delle corrispondenti disposizioni di una precedente legge - nella specie regionale - venga impugnata soltanto in parte qua, chiedendosi alla Corte una pronuncia sostanzialmente additiva. - cfr. S.n. 44/1957.

Massima n. 11655

La garanzia costituzionale della liberta` di scelta del tipo di scuola non comporta l'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per esercitarla. Tale liberta` di scelta non e` quindi violata dalla legge regionale che esclude dalle provvidenze assistenziali - trasporto gratuito - coloro che preferiscano frequentare scuole diverse da quelle statali o parificate. Cio` in quanto, nella scelta tra scuole statali o parificate da una parte e scuole di diverso tipo dall'altra, non e` dato ravvisare identita` o omogeneita` dei termini messi a raffronto, sicche` non sussiste disparita` di trattamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale siciliana 13 gennaio 1978, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost.).

Massima n. 11656

L'assistenza scolastica viene prestata dalla Repubblica - nella specie, dalla Regione - nei limiti delle risorse disponibili e puo` di conseguenza essere legittimamente correlata alla disponibilita` di mezzi finanziari degli studenti quali risultano dagli importi da essi corrisposti per tasse di frequenza o per rette di fruizione dei servizi scolastici scelti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale siciliana 13 gennaio 1978, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del primo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale siciliana 13 gennaio 1978, n. 1, (approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 novembre 1977), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost., dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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