Corte costituzionale
Sentenza n. 243/1982
Corte cost., sent. 29 dicembre 1982, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 243/1982
- Data di deposito
- 29 dicembre 1982
- Data di decisione
- 20 dicembre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, n.14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 15, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 9901
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo ometta di motivare sulla rilevanza, ne` sia possibile trarre nel dispositivo e nella motivazione riferimento alcuno alle situazioni concrete rispetto alle quali la rilevanza va verificata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e degli artt. 10, comma secondo, n. 14 e 15 l. 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui dispongono, in contrasto con le citate norme della legge delega, che il contribuente debba chiedere con istanza alla Commissione tributaria ed entro sei mesi la trattazione del ricorso o della impugnazione da lui proposta, e che in difetto il processo sia dichiarato estinto).
Massima n. 9902
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo ometta di motivare sulla rilevanza, ne` sia possibile trarre nell'ordinanza l'esistenza dei presupposti della rilevanza stessa. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale "dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 in riferimento alla legge delega, all'art. 650 c.p.c. e agli artt. 426 e 435 c.p.c. in relazione agli artt. 2, 24 e 76 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilita` di una remissione in termini per causa di forza maggiore o per caso fortuito e nella parte in cui non prevede una distinzione tra i ricorsi privi dell'indicazione dei motivi e quindi presentati a fini dilatori e i ricorsi che tali motivi contengano").
Massima n. 9903
L'art. 24 Cost. non preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un ordinamento processuale, la facolta` di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, ad essi condizionando l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi; inoltre la tutela del diritto di difesa, in caso di morte o di dichiarazione di incapacita` del ricorrente, e` assicurata dalla proroga del termine, e cio` anche in caso di morte o di incapacita` dell'originario ricorrente avvenute prima della scadenza del termine. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede nei riguardi dell'erede o dell'avente causa dell'originario ricorrente l'esonero dalll'obbligo di presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso ).
Massima n. 9904
La legge delegata, la` dove commina una severa e rigida ipotesi di decadenza a carico del contribuente e l'estinzione del rapporto tributario, non contrasta con l'art. 76 Cost. sotto il profilo che la legge delega non conteneva nessuna previsione specifica in tal senso, quando nell'esercizio della delega il Governo doveva provvedere all'emanazione delle disposizioni transitorie e di attuazione, in relazione alla situazione creata dalla riforma del contenzioso tributario, previo parere di una commissione composta da parlamentari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede l'estinzione dei processi tributari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma tributaria in caso di mancata presentazione dell'istanza di trattazione).
Massima n. 9905
Nel caso in cui il contribuente sia stato ammesso a difendersi nella controversia tributaria sia personalmente sia con l'assistenza del difensore, non possono variare termini e decadenze processuali, a seconda che la facolta` di farsi assistere da un difensore tecnico sia stata o non esercitata dalla parte. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui commina la stessa sanzione per l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso sia per il contribuente assistito da difensore tecnico, sia per il contribuente che si difende personalmente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e degli artt. 10, secondo comma n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con le diciotto ordinanze emesse il 30 giugno 1980 (nn. 365-381 e 801 del reg. ord. 1981) di cui in epigrafe;
2) dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale "dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 in riferimento alla legge delega, all'art. 650 c.p.c. e agli artt. 426 e 435 c.p.c. in relazione agli artt. 2-24-76 della Costituzione", sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Lodi con l'ordinanza 27 marzo 1980 (n. 123 del reg. ord. 1981) di cui in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale "dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede nei riguardi dell'erede o dell'avente causa dell'originario ricorrente l'esonero dall'obbligo di presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso", sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza 21 febbraio 1980 (n. 423 del reg. ord. 1980) di cui in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siracusa con l'ordinanza 18 marzo 1980 (n. 311 del reg. ord. 1981) di cui in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza 16 maggio 1978 (n. 166 del reg. ord. 1981) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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