Corte costituzionale
Sentenza n. 241/1982
Corte cost., sent. 29 dicembre 1982, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/1982
- Data di deposito
- 29 dicembre 1982
- Data di decisione
- 20 dicembre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:241
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 355 del 16 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9290
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, richiede ai commi secondo e terzo di far conoscere con le dovute garanzie di pubblicita` i termini e i motivi con i quali e` stata sollevata una questione di legittimita` costituzionale. E pertanto e` inammissibile una questione di legittimita` costituzionale proposta senza che il giudice abbia motivato circa la sua rilevanza nel procedimento a quo. (Specie: non punibilita` degli edicolanti per commercio di pubblicazioni oscene).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 31 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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