Corte costituzionale
Sentenza n. 240/1982
Corte cost., sent. 29 dicembre 1982, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 240/1982
- Data di deposito
- 29 dicembre 1982
- Data di decisione
- 20 dicembre 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:240
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 11579
Nel giudizio sul rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, la norma censurata non puo` essere isolata dal contesto normativo in cui si colloca, e che vale ad identificare il trattamento complessivo delle categorie poste a raffronto. Nel caso di specie, poiche` da tale contesto risulta che siffatte categorie sono assoggettate, nella materia, a discipline complessive fortemente differenziate, tra l'altro non prive d'intenti compensativi tra vantaggi e svantaggi, non puo` ritenersi ingiustificato il diverso trattamento relativo al versamento del contributo - relativo agli assegni familiari, nel periodo di assenza della dipendente per causa di maternita` - previsto a carico dei datori di lavoro dei settori delle assicurazioni (del credito e dei servizi tributari appaltati), rispetto a quello disposto per altri settori. Ne` emergono elementi per concludere per una palese irrazionalita` dell'intero sistema, che costituisce uno degli strumenti di attuazione dell'art. 38 Cost.. Il quale art. 38, pertanto non e` violato, ne` mai potrebbe esserlo da norme (come quella denunciata) che non riguardano la protezione del lavoratore, ma la fonte dei mezzi per provvedervi, mentre l'art. 53 Cost. e` impropriamente chiamato in causa, sia perche` non si versa in materia di tributi, sia perche` l'elemento della capacita` contributiva non puo` essere desunto dalla base (stipendi e salari erogati) per l'applicazione dei contributi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 sollevata, in relazione agli artt. 3, 38 e 53 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T. U. delle norme concernenti gli assegni familiari) sollevata, in relazione agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, dal pretore di Bergamo con l'ordinanza 2 febbraio 1976 (n. 234 del reg. ord. 1976) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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