Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1982

Corte cost., sent. 29 dicembre 1982, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/1982
Data di deposito
29 dicembre 1982
Data di decisione
20 dicembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Calabria n. 14 del 30 agosto 1973
  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 18 del 28 maggio 1975
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Calabria n. 18 del 28 maggio 1975
  • art. 3, legge della Regione Calabria n. 14 del 30 agosto 1973
  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 14 del 30 agosto 1973
  • art. 5, legge della Regione Campania n. 17 del 13 maggio 1974
  • art. 1, legge della Regione Campania n. 17 del 13 maggio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 9571

La disciplina regionale (Leggi regione Calabria n. 14 del 1973, artt. 1, 2, 3, e n. 18 del 1975, artt. 1 e 2, comma secondo) che, fino all'approvazione del piano urbanistico regionale, vieta di eseguire, nei territori dei comuni non provvisti di piano regolatore generale, costruzioni all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia determinata, attiene alla materia urbanistica, in essa ricomprendendosi tutto cio` che concerne l'uso dell'intero territorio e non solo - come sostenuto - degli aggregati urbani. Pertanto la predetta disciplina - facendo riferimento agli strumenti tipici della urbanistica e non riconnettendosi alla protezione di valori estetico-culturali relativi alle bellezze paesistiche - rientra nell'ambito delle competenze regionali, risultando errato il presupposto della sollevata questione che si sia invasa la sfera delle competenze statali in materia paesistica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della l. Regionale Calabria 30 agosto 1973 n. 14, e degli artt. 1 e 2, comma secondo, della legge regionale Calabria 28 maggio 1975 n. 18, in riferimento all'art. 117 Cost.).

Massima n. 9572

La norma regionale, la quale dispone che, per la violazione alle norme urbanistiche previste dalla legge regionale, si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica nazionale, con cio` richiamando le sanzioni stabilite dalla legge dello Stato, non introduce nuove ipotesi criminose in violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., che contiene la riserva di legge statale in materia penale. La fattispecie penale configurata dalla legge statale (art. 13 l. 6 agosto 1967 n. 765) e` infatti idonea a ricomprendere quanto successivamente previsto in funzione integratrice dalle leggi regionali, le quali non creano alcuna nuova ipotesi di reato e conseguentemente non danno luogo ad alcuna disparita` di trattamento penalistico tra le diverse parti del territorio nazionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 3 l. regionale Calabria 30 agosto 1973 n. 14, e degli artt. 1 e 5 della l. regionale Campania 13 maggio 1974 n. 17, in riferimento agli artt. 3 e 25, Cost.).

Massima n. 9573

Pur se l'originario divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore e` stato in parte colmato in base alla evoluzione legislativa, nel senso che il primo strumento puo` contenere previsioni prima riservate al secondo, permane la eterogeneita` tra i due istituti, non dovendo il programma di fabbricazione considerare l'intero territorio comunale e potendo invece concernere solo una parte del territorio ed avere quindi contenuto limitato. Data tale eterogeneita`, non e` irrazionale che una norma regionale abbia escluso dal divieto di costruzione in determinate zone i comuni provvisti di piano regolatore e non anche i comuni forniti di programma di fabbricazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. regione Calabria n. 14 del 1973 in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 9574

Le norme regionali (artt. 1 e 2 l. regionale Calabria 30 agosto 1973 n. 14), che con misure di salvaguardia prevedono la decadenza delle licenze edilizie in precedenza rilasciate per le zone interessate dal divieto di edificazione (zone costiere) in attesa del piano urbanistico regionale, non eccedono i limiti della competenza regionale, poiche` non sussiste un principio desumibile dalla legislazione statale che colleghi tale decadenza alla previa adozione di uno strumento urbanistico, e le misure di salvaguardia sono appunto dirette all'attuazione dello strumento urbanistico prima ancora della sua approvazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. regionale Calabria n. 14 del 1973, in riferimento all'art. 117 Cost.). cfr.: Sent. n. 83/82.

Massima n. 9575

Non esiste un principio fondamentale della legislazione statale secondo il quale l'edificabilita` per ragioni di interesse pubblico possa essere limitata, ma non esclusa per intere zone. cfr.: Sentt. nn. 56/68, 133/71, 106/76.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi della regione Calabria 30 agosto 1973 n. 14 (artt. 1, 2 e 3) e 28 maggio 1975 n. 18 (artt. 1 e 2 cpv.) nonché della legge della regione Campania 13 maggio 1974 n. 17 (artt. 1 e 5) sollevate dai pretori di Belvedere Marittimo, di Scalea e di Pisciotta nonché dal tribunale di Paola con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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