Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1982

Corte cost., sent. 22 dicembre 1982, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/1982
Data di deposito
22 dicembre 1982
Data di decisione
13 dicembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:228

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9285

Mentre nella falsa testimonianza il legislatore da` rilievo di esimente alla ritrattazione, nell'intento di conseguire la giusta definizione del procedimento principale, analogo rilievo non viene ragionevolmente conferito alla ritrattazione nel favoreggiamento personale, in cui le false dichiarazioni del favoreggiatore, nonostante la successiva ritrattazione, hanno gia` costituito intralcio all'indagine. Ne` all'identificazione del fine evidenziato e` di ostacolo la circostanza che la giurisprudenza ravvisi il reato di falsa testimonianza in luogo di quello di favoreggiamento, nel caso di mendaci dichiarazioni fiancheggiatrici rese all'autorita` giudiziaria, poiche` non compete alla Corte stabilire se in tale ipotesi ricorra il concorso formale di reati o quello apparente di norme incriminatrici. Conseguentemente non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione per il solo reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e non anche per quello di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Massima n. 9286

Ai fini della configurabilita` del reato di favoreggiamento personale e` ininfluente che le dichiarazioni mendaci che lo integrano siano state rese necessarie dalle circostanze che il favoreggiatore non possa manifestare al giudice la verita`, se non rilevando un reato precedentemente commesso. Infatti deve osservarsi che la situazione prospettata e` comune a tutti i casi in cui il teste si trovi di fronte all'alternativa di manifestare il falso o di confessare, dichiarando il vero, un reato: in tale ipotetico contesto, l'assumere che l'art. 24 Cost., in tanto sarebbe rispettato, in quanto la manifestazione del vero comportasse l'impunita` in ordine al reato confessato, e` affermazione che avrebbe senso logico, solo se il diritto di difesa potesse legittimamente riguardarsi in un'accezione semantica che lo consideri sinonimo di rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato. Pertanto e` manifestamente infondato il preteso contrasto dell'art. 376 c.p. che prevede l'esimente della ritrattazione solo per il reato di falsa testimonianza e non per quello di favoreggiamento e l'art. 24 della Costituzione, prospettato sotto questo profilo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione solo per il reato di cui all'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) e non anche per quello di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Tribunali di Grosseto, Reggio Calabria e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. sollevata, con la stessa ordinanza, dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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