Corte costituzionale
Sentenza n. 222/1982
Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/1982
- Data di deposito
- 16 dicembre 1982
- Data di decisione
- 2 dicembre 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 14, legge n. 251 del 10 maggio 1982
Parametri
- art. 20, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 11576
La previsione che nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la difesa delle parti possa essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, non rende eccessivamente gravoso l'onere difensivo delle stesse ed e` frutto di una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono particolare perizia: pertanto non viola ne` l'art. 24 ne` l'art. 33 Cost.. (Infondatezza della questione non dichiarata in dispositivo).
Massima n. 11577
L'attribuzione all'INAIL - in caso di omissione da parte del datore di lavoro della comunicazione tempestiva circa l'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - della facolta` di scelta discrezionale tra la liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte e l'accertamento effettivo delle retribuzioni stesse, non viola il principio di eguaglianza poiche` tutti i datori di lavoro inadempienti si trovano, senza alcuna discriminazione, di fronte alla medesima scelta alternativa da parte dell'Istituto. L'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito, ne` si puo` ritenere che la sopravvenuta l. 10 maggio 1982, n. 251 (art. 14) abbia riconosciuto in via di interpretazione autentica, il carattere sanzionatorio della norma impugnata. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962; 32, 55, 141/1969
Massima n. 11578
Una volta escluso che la norma impugnata consenta una discriminazione soggettiva, l'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962, 32, 55, 141/1969
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dal Pretore di Bergamo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 31 marzo 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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