Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1982

Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/1982
Data di deposito
16 dicembre 1982
Data di decisione
2 dicembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:222

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 14, legge n. 251 del 10 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 11576

La previsione che nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la difesa delle parti possa essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, non rende eccessivamente gravoso l'onere difensivo delle stesse ed e` frutto di una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono particolare perizia: pertanto non viola ne` l'art. 24 ne` l'art. 33 Cost.. (Infondatezza della questione non dichiarata in dispositivo).

Massima n. 11577

L'attribuzione all'INAIL - in caso di omissione da parte del datore di lavoro della comunicazione tempestiva circa l'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - della facolta` di scelta discrezionale tra la liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte e l'accertamento effettivo delle retribuzioni stesse, non viola il principio di eguaglianza poiche` tutti i datori di lavoro inadempienti si trovano, senza alcuna discriminazione, di fronte alla medesima scelta alternativa da parte dell'Istituto. L'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito, ne` si puo` ritenere che la sopravvenuta l. 10 maggio 1982, n. 251 (art. 14) abbia riconosciuto in via di interpretazione autentica, il carattere sanzionatorio della norma impugnata. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962; 32, 55, 141/1969

Massima n. 11578

Una volta escluso che la norma impugnata consenta una discriminazione soggettiva, l'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962, 32, 55, 141/1969

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dal Pretore di Bergamo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 31 marzo 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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