Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1982
Corte cost., sent. 30 novembre 1982, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1982
- Data di deposito
- 30 novembre 1982
- Data di decisione
- 29 novembre 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 7, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 7, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 2119, codice civile
- art. 7, comma 5, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 7, comma 7, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 18, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 11572
Una volta posto il principio fondamentale per il quale chi e` perseguito per una infrazione deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione stessa e la sanzione e una volta introdotta l'osservanza del contraddittorio tra datore di lavoro e lavoratore quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento disciplinare sol perche` la sua normativa non richiama l'art. 7 suona offesa dell'art. 3 Cost., pur a prescindere dalla maggiore gravita` del licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Ne` ad attingere opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il licenziamento e le altre misure disciplinari perche` siffatta tradizione, se puo` essere di qualche peso sul piano dell'interpretazione, non e` idonea a fare della l. n. 604 del 1966 (e dell'art. 18 comma primo l. n. 300 del 1970), una norma di grado superiore, che valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza. Debbono pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimi i commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. - cfr. S. n. 69/1982
Massima n. 11573
La mancata estensione ai licenziamenti disciplinari, in assenza di espresso richiamo, della garanzia disposta dallo statuto dei lavoratori - per la quale i provvedimenti disciplinari piu` gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto per iscritto - non puo` ritenersi illegittima. Infatti quale che sia il significato da assegnarsi al vocabolo "applicati" (emanati o mandati ad esecuzione) i diritti inviolabili del lavoratore sia come singolo sia nelle formazioni sociali non sono vulnerati dalla mancata procrastinazione dell'initium dell'una o dell'altra operazione, ne` l'art. 24 perche` il comma quinto non incide sul diritto del lavoratore, colpito da ogni e qualsiasi sanzione disciplinare, di essere sentito a difesa avanti al giudice. Le suesposte ragioni destituiscono di fondamento anche la censura sollevata sulla base dell'art. 3 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 Cost.).
Massima n. 11574
La disposizione impugnata - nel disporre l'inefficacia della sanzione disciplinare (consecutiva alla mancata designazione, da parte del datore di lavoro, del rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato) e la sospensione della stessa per tutta la durata del giudizio promosso dal datore di lavoro negligente - esibisce una sorta di astreintes mediante le quali il legislatore mira a spiegare l'intendimento, dal datore nutrito, di impedire la costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato e di indirizzare la controversia sulle rotaie della giustizia togata, sulle quali e` massima di comune esperienza che non corrano frecce di qualsiasi colore: e` una scelta di politica legislativa, che, se non estesa al licenziamento disciplinare, non sbarra al lavoratore, che siasi rivolto all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la via del ricorso al presidente del tribunale di cui all'art. 810 c.p.c. al fine di conseguire - malgrado la indifferenza del datore - la integrazione del collegio. Del tutto fuori luogo e` il richiamo dell'art. 24 perche` la sospensione legale dell'efficacia dell'atto, la cui eliminazione rappresenta il petitum della domanda che il lavoratore intende sottoporre al collegio di conciliazione e di arbitrato, incide non sul diritto di difesa ma sulla posizione sostanziale di cui il lavoratore medesimo pretende di essere titolare, ne` diversa e` la diagnosi da stilarsi in merito alla domanda giudiziale del datore, obietto della quale altro non e` che l'accertamento negativo della pretesa sostanziale del lavoratore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Massima n. 11575
Una volta estese le garanzie previste per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari anche ai licenziamenti disciplinari a seguito della contestuale pronunzia di illegittimita` costituzionale delle norme relative, la forza espansiva, di cui sono muniti testi suscettibili di esprimere piu` ampia norma, estende l'art. 18 comma primo alla fattispecie consecutiva alla detta pronuncia d'incostituzionalita`. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma primo l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 738 e 758 R.O. 1976, 38, 39, 57 e 168 R.O. 1977,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma primo l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 1 dicembre 1976 del Tribunale di Parma;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., con ordinanze 22 novembre 1976 del Pretore di Parma, 18 dicembre 1976 del Pretore di Treviso e 1 dicembre 1976 del Tribunale di Parma;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanze 27 novembre 1976 e 11 agosto 1977 del Pretore di Treviso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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