Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1982

Corte cost., sent. 30 novembre 1982, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1982
Data di deposito
30 novembre 1982
Data di decisione
29 novembre 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • legge n. 604 del 15 luglio 1966
  • art. 7, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 7, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 2119, codice civile
  • art. 7, comma 5, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 7, comma 7, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 18, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 11572

Una volta posto il principio fondamentale per il quale chi e` perseguito per una infrazione deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione stessa e la sanzione e una volta introdotta l'osservanza del contraddittorio tra datore di lavoro e lavoratore quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento disciplinare sol perche` la sua normativa non richiama l'art. 7 suona offesa dell'art. 3 Cost., pur a prescindere dalla maggiore gravita` del licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Ne` ad attingere opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il licenziamento e le altre misure disciplinari perche` siffatta tradizione, se puo` essere di qualche peso sul piano dell'interpretazione, non e` idonea a fare della l. n. 604 del 1966 (e dell'art. 18 comma primo l. n. 300 del 1970), una norma di grado superiore, che valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza. Debbono pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimi i commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. - cfr. S. n. 69/1982

Massima n. 11573

La mancata estensione ai licenziamenti disciplinari, in assenza di espresso richiamo, della garanzia disposta dallo statuto dei lavoratori - per la quale i provvedimenti disciplinari piu` gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto per iscritto - non puo` ritenersi illegittima. Infatti quale che sia il significato da assegnarsi al vocabolo "applicati" (emanati o mandati ad esecuzione) i diritti inviolabili del lavoratore sia come singolo sia nelle formazioni sociali non sono vulnerati dalla mancata procrastinazione dell'initium dell'una o dell'altra operazione, ne` l'art. 24 perche` il comma quinto non incide sul diritto del lavoratore, colpito da ogni e qualsiasi sanzione disciplinare, di essere sentito a difesa avanti al giudice. Le suesposte ragioni destituiscono di fondamento anche la censura sollevata sulla base dell'art. 3 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 Cost.).

Massima n. 11574

La disposizione impugnata - nel disporre l'inefficacia della sanzione disciplinare (consecutiva alla mancata designazione, da parte del datore di lavoro, del rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato) e la sospensione della stessa per tutta la durata del giudizio promosso dal datore di lavoro negligente - esibisce una sorta di astreintes mediante le quali il legislatore mira a spiegare l'intendimento, dal datore nutrito, di impedire la costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato e di indirizzare la controversia sulle rotaie della giustizia togata, sulle quali e` massima di comune esperienza che non corrano frecce di qualsiasi colore: e` una scelta di politica legislativa, che, se non estesa al licenziamento disciplinare, non sbarra al lavoratore, che siasi rivolto all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la via del ricorso al presidente del tribunale di cui all'art. 810 c.p.c. al fine di conseguire - malgrado la indifferenza del datore - la integrazione del collegio. Del tutto fuori luogo e` il richiamo dell'art. 24 perche` la sospensione legale dell'efficacia dell'atto, la cui eliminazione rappresenta il petitum della domanda che il lavoratore intende sottoporre al collegio di conciliazione e di arbitrato, incide non sul diritto di difesa ma sulla posizione sostanziale di cui il lavoratore medesimo pretende di essere titolare, ne` diversa e` la diagnosi da stilarsi in merito alla domanda giudiziale del datore, obietto della quale altro non e` che l'accertamento negativo della pretesa sostanziale del lavoratore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Massima n. 11575

Una volta estese le garanzie previste per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari anche ai licenziamenti disciplinari a seguito della contestuale pronunzia di illegittimita` costituzionale delle norme relative, la forza espansiva, di cui sono muniti testi suscettibili di esprimere piu` ampia norma, estende l'art. 18 comma primo alla fattispecie consecutiva alla detta pronuncia d'incostituzionalita`. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma primo l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 738 e 758 R.O. 1976, 38, 39, 57 e 168 R.O. 1977,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma primo l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 1 dicembre 1976 del Tribunale di Parma;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., con ordinanze 22 novembre 1976 del Pretore di Parma, 18 dicembre 1976 del Pretore di Treviso e 1 dicembre 1976 del Tribunale di Parma;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanze 27 novembre 1976 e 11 agosto 1977 del Pretore di Treviso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze