Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1982

Corte cost., sent. 17 novembre 1982, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1982
Data di deposito
17 novembre 1982
Data di decisione
8 novembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 74, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 74, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9887

Non puo` riconoscersi identita` di situazione fra coloro i quali abbiano regolarmente osservato determinate prescrizioni per la detrazione dal reddito di impresa degli oneri e dei costi e coloro i quali, invece, a tali adempimenti si siano sottratti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nella parte in cui esclude la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali e non imputate nel conto profitto e perdite).

Massima n. 9888

La determinazione del quantum del tributo che il contribuente e` tenuto a corrispondere ben puo` essere dalla legge subordinato alla osservanza di taluni obblighi, sulla base di prescrizioni non defatiganti od eccessive. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nella parte in cui esclude la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali e non imputate nel conto profitto e perdite).

Massima n. 9889

La norma che ponga le condizioni necessarie per godere di un determinato diritto, cioe` del diritto alla detrazione di alcune somme, non attiene all'aspetto processuale, ma e` norma di diritto sostanziale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nella parte in cui esclude la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali e non imputate nel conto profitto e perdite).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalle commissioni tributarie di 1 grado di Modena e Latina e dalla commissione tributaria di 2 grado di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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