Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1982

Corte cost., sent. 10 novembre 1982, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1982
Data di deposito
10 novembre 1982
Data di decisione
25 ottobre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 133, decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969
  • art. 43, lett.d, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 133, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969

Parametri

Massime

Massima n. 10003

E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, lett. d) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 interpretati nel senso che il divieto, da essi disposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, di esercitare attivita` libero-professionale presso case di cura private, abbia carattere perentorio ed operi comunque, dopo il 31 dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non abbia assicurato la disponibilita` di appositi ambienti qualitativamente idonei per l'esercizio dell'attivita` professionale all'interno dell'ospedale. Tale questione e` stata invero gia` dichiarata non fondata con la sentenza n. 103 del 1977 e manifestamente infondata con l'ord. n. 7 del 1979. - cfr. S. n. 103/1977 e O. n. 7/1979

Massima n. 10004

Il bene della salute e` certamente tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione, e l'infermo ha pieno e incondizionato diritto a fruire del relativo servizio pubblico, apprestato con apparati di personale ed attrezzature a cio` strumentalmente preordinate. Peraltro, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura va assicurato nei limiti oggettivi derivanti dalle esigenze organizzative e funzionali delle strutture ospedaliere, ed a tali limiti soggiace la possibilita` di scelta del medico di fiducia facendo ricorso all'attivita` libero-professionale dei sanitari ospedalieri. Non viola percio` l'art. 32 Cost. il fatto che il divieto disposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, di esercitare attivita` libero-professionale presso case di cura private, abbia carattere perentorio ed operi in ogni caso, dopo il 31 dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non abbia assicurato la disponibilita` di appositi ambienti qualitativamente idonei per l'esercizio dell'attivita` professionale all'interno dell'ospedale. (Infondatezza, in riferimento all'art. 32 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, lett. d) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). - cfr. SS. nn. 103/1977, 21/1964, 149/1969 e O. n. 7/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 16 novembre 1976 dal pretore di Torino (R.O. n. 764 del 1976) degli artt. 43, lett. d. della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri): questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 103 del 1977;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 16 novembre 1976 dal pretore di Torino (R.O. n. 764 del 1976), degli artt. 43, lett. d. della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri, e assistenza ospedaliera) e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze