Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1982

Corte cost., sent. 26 ottobre 1982, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/1982
Data di deposito
26 ottobre 1982
Data di decisione
19 ottobre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 10045

Il comune dovere di imparzialita` non permette di parificare i magistrati ai pubblici dipendenti, essendo dalla Costituzione riservata solo ai primi, per la natura della loro funzione, una disciplina del tutto particolare che, da un lato, assicura una posizione peculiare, e, dall'altro, comporta correlativamente l'imposizione di speciali doveri; inoltre, al magistrato e` affidata la tutela giurisdizionale del cittadino rispetto agli atti della pubblica amministrazione e cio` esclude la possibilita` di parificazione tra il giudice, a cui spetta tale potere, e il pubblico funzionario, sugli atti del quale il potere stesso viene esercitato; infine, non sono applicabili ai magistrati, per la loro posizione costituzionale, gli istituti connessi con il principio gerarchico. Mancando, pertanto, il requisito dell'omogeneita` delle situazioni giuridiche, non viola il principio di eguaglianza la norma che sancisce soltanto per i magistrati e non anche per i dipendenti della pubblica amministrazione il divieto di esercitare le funzioni nella circoscrizione in cui si sono svolte le elezioni per cinque anni dalla mancata elezione. Ne` e` irrazionale il fatto che tale divieto concerna soltanto i magistrati non appartenenti alle giurisdizioni superiori, in quanto questi, se non vi fosse l'incompatibilita` in esame, dovrebbero necessariamente ed esclusivamente occuparsi di processi relativi alla circoscrizione in cui hanno posto la propria candidatura, mentre per il magistrato della giurisdizione superiore, che ha competenza su tutto il territorio nazionale, la cognizione di tali processi e` puramente eventuale ed episodica, e comunque evitabile. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 cost. - della questione di legittimita` costituzionae dell' art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. S. n. 145/76 e n.100/81.

Massima n. 10046

Non puo` ritenersi irrazionale o arbitraria la norma che vieta al magistrato di esercitare le funzioni giurisdizionali nella medesima circoscrizione in cui, avendovi svolto una campagna elettorale, ha verosimilmente potuto contrarre, secondo l'id quod plerumque accidit, rapporti della piu` diversa natura, che potrebbero far apparire dubbia la correttezza delle sue decisioni; anche il limite temporale dei cinque anni non sembra arbitrariamente fissato dal legislatore, in quanto rientra nel potere discrezionale di quest'ultimo stabilire il termine entro cui possono ritenersi eliminate le possibili implicazioni personalistiche di una campagna elettorale. Non e`, poi, invocabile nella fattispecie l'art. 51, terzo comma, Cost., in quanto "conservare il posto" vuol dire soltanto mantenere il rapporto di impiego o di lavoro, ma non gia` continuare nell'esercizio delle funzioni espletate dall'impiegato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51, primo e terzo comma Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. S.n. 6 del 1960.

Massima n. 10047

L'art. 107, primo comma, Cost. attribuisce al Consiglio superiore della magistratura soltanto la competenza a pronunciare il provvedimento di trasferimento ad altra sede, ma non prescrive affatto che la valutazione dei motivi debba essere necessariamente rimessa caso per caso alla discrezionalita` dello stesso Consiglio, e non possa, invece, essere fatta direttamente dalla legge con una disposizione generale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 107, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 51, primo e terzo comma, nonché 107, primo comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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