Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1982

Corte cost., sent. 26 ottobre 1982, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/1982
Data di deposito
26 ottobre 1982
Data di decisione
19 ottobre 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 1034 del 6 dicembre 1977
  • art. 29, n.1, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
  • art. 19, legge n. 1034 del 6 dicembre 1977
  • art. 39, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
  • art. 21, legge n. 1034 del 6 dicembre 1977
  • art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 11569

Una stessa ordinanza che solleva il giudizio di costituzionalita` non puo` fondarsi su due interpretazioni contrapposte della stessa norma applicabile dal giudice a quo, dovendo invece il giudice che solleva la questione operare esso stesso una precisa scelta interpretativa: in effetti senza tale scelta non si potrebbe identificare il "chiesto" alla Corte costituzionale (o meglio il thema decidendum sottoposto al giudice della costituzionalita` delle leggi) ne` sarebbe dimostrata la rilevanza della eccepita illegittimita` perche` proposta "in astratto". Nella specie l'antinomia delle letture interpretative e` cosi` radicale, da rendere veramente ancipiti le ordinanze della Sezioni Unite, senza che questa Corte possa risolvere l'essenziale duplicita` dell'oggetto presentato al suo giudizio. D'altra parte, anche considerate singolarmente le due questioni, quanto alla prima, risulta di difficile intellegibilita` il presupposto che la sostiene e quanto alla seconda, risulta incerto l'oggetto della pronunzia richiesta a questa Corte, mentre la natura del suo petitum implicito comporta una scelta tra le soluzioni possibili che, nello stato attuale dell'ordinamento, eccede i poteri del giudice delle leggi. La Corte non e` dunque in grado di passare all'esame del merito delle questioni concernenti l'applicabilita` delle norme repressive della condotta antisindacale ai sindacati del personale degli enti pubblici non economici anche in relazione a singoli rapporti di lavoro. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n. 1 e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 l. 6 dicembre 1977, n. 1034, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, comma primo, Cost.). - cfr. SS. nn. 118/1976, 81/1982

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1977, n. 1034, sollevata dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili -, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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