Corte costituzionale
Sentenza n. 169/1982
Corte cost., sent. 26 ottobre 1982, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/1982
- Data di deposito
- 26 ottobre 1982
- Data di decisione
- 19 ottobre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 1034 del 6 dicembre 1977
- art. 29, n.1, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 19, legge n. 1034 del 6 dicembre 1977
- art. 39, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 21, legge n. 1034 del 6 dicembre 1977
- art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 11569
Una stessa ordinanza che solleva il giudizio di costituzionalita` non puo` fondarsi su due interpretazioni contrapposte della stessa norma applicabile dal giudice a quo, dovendo invece il giudice che solleva la questione operare esso stesso una precisa scelta interpretativa: in effetti senza tale scelta non si potrebbe identificare il "chiesto" alla Corte costituzionale (o meglio il thema decidendum sottoposto al giudice della costituzionalita` delle leggi) ne` sarebbe dimostrata la rilevanza della eccepita illegittimita` perche` proposta "in astratto". Nella specie l'antinomia delle letture interpretative e` cosi` radicale, da rendere veramente ancipiti le ordinanze della Sezioni Unite, senza che questa Corte possa risolvere l'essenziale duplicita` dell'oggetto presentato al suo giudizio. D'altra parte, anche considerate singolarmente le due questioni, quanto alla prima, risulta di difficile intellegibilita` il presupposto che la sostiene e quanto alla seconda, risulta incerto l'oggetto della pronunzia richiesta a questa Corte, mentre la natura del suo petitum implicito comporta una scelta tra le soluzioni possibili che, nello stato attuale dell'ordinamento, eccede i poteri del giudice delle leggi. La Corte non e` dunque in grado di passare all'esame del merito delle questioni concernenti l'applicabilita` delle norme repressive della condotta antisindacale ai sindacati del personale degli enti pubblici non economici anche in relazione a singoli rapporti di lavoro. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n. 1 e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 l. 6 dicembre 1977, n. 1034, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, comma primo, Cost.). - cfr. SS. nn. 118/1976, 81/1982
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1977, n. 1034, sollevata dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili -, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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