Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1982

Corte cost., sent. 22 ottobre 1982, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1982
Data di deposito
22 ottobre 1982
Data di decisione
19 ottobre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, legge n. 119 del 30 marzo 1981
  • art. 40, legge n. 119 del 30 marzo 1981

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 1, statuto regione Sardegna
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 130, Costituzione
  • art. 5, n.66, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 19, statuto regione Sicilia
  • art. 7, ss, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 1, statuto regione Sicilia
  • art. 4, statuto regione Sardegna
  • art. 70, ss, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 11455

L'accreditamento delle risorse assegnate alle Regioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale presso la Tesoreria centrale dello Stato anziche` mediante versamento diretto lascia integro il potere delle Regioni di ripartire le risorse finanziarie tra le diverse destinazioni. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981 n. 119, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).

Massima n. 11456

Il sistema di accreditamento delle risorse assegnate alle Regioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, essendo fondato sull'esigenza di soddisfare interessi di portata nazionale e sulla competenza spettante allo Stato in materia di credito, non viola la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di enti sanitari ed ospedalieri, ne` quella delle Province autonome in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981 n. 119, sollevata in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 11457

Attenendo alla disciplina del credito, rientra nella competenza statale il potere di prescrivere alle aziende di credito di trasferire alle Tesorerie dello Stato le eccedenze di cassa degli enti pubblici rispetto alle loro occorrenze immediate; potere che non preclude alle Regioni di disporre delle proprie risorse (Infondatezza della questione di l.c. dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981 n. 119). - cfr. S.n. 58/1958; 221/1975; 94/1981; 95/1981.

Massima n. 11458

La facolta` attribuita al Ministro del Tesoro di variare con decreto la percentuale delle disponibilita` delle Regioni che le aziende di credito possono tenere presso di se` viola la riserva di legge di cui all'art. 119, comma primo Cost., E' pertanto illegittimo il comma ottavo dell'art. 40 della l. 30 marzo 1981 n. 119, nella parte in cui attribuisce tale facolta`. - cfr. S.n. 149/1981

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe dalle Regioni Piemonte, Toscana, Emilia - Romagna, Veneto, Liguria, Trentino - Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 117, 119 della Costituzione; all'art. 4 n. 7, dello Statuto regionale speciale del Trentino - Alto Adige; agli artt. 8 n. 1, 9 n. 10, 16 e 78 del predetto Statuto per le Province autonome di Trento e Bolzano.

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 4, 5 e 10 dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sollevate con i Toscana, Emilia - Romagna, Veneto, Liguria, Trentino - Alto Adige, Sicilia e Sardegna e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 117, 119, 130 della Costituzione ed agli artt. 1, 19, 20, 36 dello Statuto regionale siciliano; 1, 3, 4, 6, 7 ss. dello Statuto regionale sardo; 5 n. 1 e 66 dello Statuto speciale regionale del Trentino - Alto Adige; 8 n. 1, 16, 70 ss. del predetto Statuto per le Province autonome di Trento e Bolzano.

3) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella parte in cui attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di variare con proprio decreto la percentuale o il livello massimo delle disponibilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di sé.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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