Corte costituzionale
Sentenza n. 158/1982
Corte cost., sent. 29 luglio 1982, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/1982
- Data di deposito
- 29 luglio 1982
- Data di decisione
- 21 luglio 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 98, legge n. 865 del 22 dicembre 1975
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 11619
E` inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 98 in relazione all'art. 80 della l. n. 865 del 1975, concernente il potere del pretore di accertare il presupposto per la dichiarazione di non punibilita`, perche` il giudice a quo ha fatto rinvio all'ordinanza di altro giudice e senza dimostrare l'apoditticamente ritenuta applicabilita` degli artt. 80 e 98 denunciati.
Massima n. 11620
Il potere del pretore di accertare a norma dell'art. 98 della l. n. 865 del 1975, se, in caso di acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale, sussista una delle ipotesi indicate dall'art. 80 della legge, e debba farsi luogo alla dichiarazione di non doversi procedere, non ha natura giurisdizionale penale. Pertanto la norma che attribuisce la relativa competenza al pretore non contrasta: a) con l'art. 25, primo comma, Cost., riferentesi alla funzione giurisdizionale; b) con l'art. 3 Cost., non sussistendo disparita` di trattamento tra minori quanto all'esercizio della competenza penale; c) con l'art. 24, secondo comma, Cost., perche` la competenza esercitata dal pretore non e` suscettibile di arrecare alcun pregiudizio di carattere definitivo, sfociando sempre in semplici atti di impulso che lasciano ogni decisione impregiudicata. - cfr. S.nn. 77/68, 267/74, 111/72 e 202/75.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze emesse il 12 febbraio 1976 dal Pretore di Venezia e il 19 luglio 1977 dal Tribunale di Sondrio;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalle ordinanze emesse il 6 marzo 1976 dal Pretore di Livorno, il 14 giugno 1976 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, il 6 novembre 1976 dal Pretore di Ferrara e il 30 aprile 1981 (in numero di due) dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze