Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1982
Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1982
- Data di deposito
- 1° febbraio 1982
- Data di decisione
- 14 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979
- legge n. 15 del 6 febbraio 1980
- art. 272, codice di procedura penale 1930
- art. 11, decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979
Parametri
- art. 13, comma 1, Costituzione
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 27, comma 2, Costituzione
- art. 13, comma 5, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 11607
Poiche` la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non assume il rango di norma parametro, e sussistono obiettive difficolta` per gli accertamenti istruttori e dibattimentali nei procedimenti che hanno per oggetto i delitti commessi per finalita` di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, non e` irragionevole il prolungamento dei termini massimi di custodia preventiva, atteso che la norma denunciata tende a fronteggiare una situazione anomala ed eccezionale, ma come tale esssenzialmente temporanea. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15).
Massima n. 11608
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della custodia preventiva ai procedimenti penali in corso non contrasta con l'art. 13 della Costituzione perche`: a) la proclamazione dell'inviolabilita` della liberta` personale non e` idonea a costituire il diritto quesito al riacquisto della liberta` alla scadenza del termine in vigore al momento dell'inizio della custodia; b) l'obbligo del legislatore di indicare i casi ed i modi nei quali puo` essere prevista la limitazione della liberta` personale, di cui all'art. 13, secondo comma, Cost., non impone alcun vincolo di ordine temporale; c) il quinto comma dell'art. 13 Cost. dice che la legge stabilisce, non "prestabilisce", i limiti massimi della carcerazione preventiva. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15.).
Massima n. 11609
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della custodia preventiva ai procedimenti penali in corso non contrasta con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perche`: a) i lavori preparatori della Costituzione non offrono argomento a favore della tesi che l'irretroattivita` della legge penale debba estendersi alle norme processuali e l'interpretazione della giurisprudenza e` concorde in tal senso; b) nessun argomento a favore dell'irretroattivita` delle norme processuali puo` trarsi dal confronto tra l'art. 1 del codice penale e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, i quali assumono lo stesso significato; c) e` arbitrario ritenere che l'adozione di una apposita disposizione per disporre la retroattivita` sia il sintomo della convinzione del legislatore che la norma sulla carcerazione preventiva non avrebbe carattere processuale; d) il riconoscimento che l'art. 25, secondo comma, Cost. stabilisce una garanzia per l'imputato e appaga l'esigenza di certezza non giustifica la deduzione che nel campo penale devono ritenersi retroattive non solo le norme sostanziali ma anche quelle processuali; e) che la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale "la carcerazione preventiva ben puo` legittimamente essere disposta in vista di esigenze di carattere cautelare e strettamente inerenti il processo" induce a non accogliere la concezione della custodia cautelare come istituto di diritto sostanziale. - cfr. S.nn. 64/70, 96/70, 74/73, 147/73, 146/75 e 1/80.
Massima n. 11610
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della durata massima della carcerazione preventiva ai processi penali in corso non contrasta con l'art. 27, secondo comma, Cost. perche` la carcerazione preventiva non produce sul piano giuridico conseguenze diverse a seconda della sua maggiore o minore durata. Ove la durata prevista risultasse irragionevole potrebbe essere dichiarata illegittima per tale motivo non gia` per la sua pretesa incidenza sulla presunzione di non colpevolezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, e 27, secondo comma, Cost., dalla Corte di assise di Torino con l'ordinanza 3 maggio 1980 (Reg. ord. n. 453/1980);
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del summenzionato decreto legge n. 625 del 1979, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Corte di assise di Torino con la medesima ordinanza di cui sopra e dal giudice istruttore presso il Tribunale di Padova con le ordinanze 21 luglio 1980 (Reg. ord. n. 673/1980) e 17 novembre 1980 (Reg. ord. n. 34/1981);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 11 del decreto legge di cui sopra, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dalla Corte di assise di Torino e dal giudice istruttore presso il Tribunale di Padova con le sopra richiamate ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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