Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1982

Corte cost., sent. 29 luglio 1982, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1982
Data di deposito
29 luglio 1982
Data di decisione
9 luglio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 10, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 9404

Nel procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la posizione dell'autorita` resistente e` diversa a seconda che l'atto, contro il quale e` rivolto il ricorso, provenga da un organo dello Stato o di altro ente pubblico. Infatti, mentre l'autorita` statale, per i poteri istruttori e decisionali ad essa riconosciuti, si pone in posizione di preminenza di fronte al ricorrente ed ai controinteressati, l'ente pubblico, invece, assume la veste di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere di decidere, ne` di influire, piu` di quanto sia dato alle altre parti, sulla decisione. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facolta` di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato. - sulla estensione ai controinteressati della facolta` di adire la tutela giurisdizionale cfr. S. n. 1/1964. - sul principio dell'alternativita` cfr. S. n. 78/1966. - sulla natura del ricorso e sul procedimento cfr. S. n. 13/1975.

Massima n. 9405

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. n. 87 del 1953), l'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per effetto del mancato esercizio della facolta` di scelta prevista dal primo comma dello stesso articolo, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 662 R.O. 1976, 407 e 408 R.O. 1979, 440 R.O. 1981

1) dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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