Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1982
Corte cost., sent. 14 luglio 1982, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1982
- Data di deposito
- 14 luglio 1982
- Data di decisione
- 7 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, legge n. 195 del 24 marzo 1958
Parametri
Massime
Massima n. 10043
Non e` invocabile l'art. 36, primo comma, Cost. quando si tratti di assegni aventi natura di indennizzo, a ristoro di peculiari sacrifici, e non di remunerazione di una prestazione lavorativa.
Massima n. 10044
L'assegno mensile (pari al trattamento di Presidente di sezione della Corte di cassazione ed uffici direttivi equiparati) spettante ai membri del Consiglio superiore della magistratura che il Parlamento elegge tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di esercizio e` stato istituito a ristoro dei peculiari sacrifici sopportati dagli eletti, i quali devono rinunciare, a seguito dell'elezione, all'esercizio della libera professione e ai relativi proventi, laddove per i magistrati siffatte incompatibilita` discendono dal loro stesso status: pertanto, le situazioni dei membri del Consiglio provenienti dalla magistratura e di quelli eletti dal Parlamento, se prese in considerazione sotto il profilo della finalita` perseguita dal legislatore mediante la corresponsione ai secondi dell'anzidetto assegno mensile, risultano nettamente diverse, con conseguente esclusione della violazione del principio di eguaglianza. Cio` vale anche con specifico riguardo alla posizione dei professori universitari (che ricevono a titolo di assegno la differenza tra il loro stipendio e il trattamento spettante ai Presidenti di sezione della Cassazione), in quanto il quid pluris che essi percepiscono assolve alla stessa finalita` dianzi indicata di ristoro dei sacrifici inerenti alla rinuncia all'attivita` professionale dell'avvocatura, cui sono abilitati per effetto della qualita` di professori universitari. Ne`, infine, risultano violati gli artt. 36, primo comma, Cost., data la natura indennitaria e non remunerativa dell'assegno in questione, e 97 Cost., non sussistendo la denunciata irrazionale diversificazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 10 ottobre 1979 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (R.O. n. 65 del 1980), dell'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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