Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1982

Corte cost., sent. 10 giugno 1982, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1982
Data di deposito
10 giugno 1982
Data di decisione
21 maggio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 30, legge n. 15 del 19 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 9996

Un esercizio incompleto della delega non comporta violazione degli artt. 76 e 77 Cost. e non puo` dar luogo ad una concreta violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione. La disposizione della legge delegata (nella specie, contenuta in un testo unico, il quale ha effetto abrogante della disciplina precedente nel campo da esso regolato) crea una norma nuova, anche se riproduttiva di quella precedente.

Massima n. 9997

In materia di assicurazione infortuni, non sussistendo interdipendenza funzionale tra previo versamento dei contributi e richiesta delle prestazioni (cui l'istituto e` obbligato anche in difetto del pagamento dei premi), non e` censurabile lo squilibrio fra termine di prescrizione dell'azione dell'istituto verso l'assicurato per il conseguimento dei premi e dell'azione dell'assicurato verso l'istituto per il conseguimento delle prestazioni. Ne` dalla formula della legge di delegazione (art. 30 l. 19 gennaio 1963, n. 15) puo` inferirsi l'obbligo per il legislatore delegato di prolungare il primo termine. L'incongruita` di un termine di prescrizione puo` ammettersi solo quando esso, per la sua breve durata, non rende effettiva la possibilita` di esercizio del diritto cui si riferisce. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 Cost. ed all'art. 30 della l. 19 gennaio 1963, n. 15, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce in un anno il termine di riscossione dei premi assicurativi da parte dell'INAIL). - cfr. S. n. 78/1972

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del T.U. approvato cond. P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), proposte in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Salerno ed in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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