Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1982

Corte cost., sent. 27 maggio 1982, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1982
Data di deposito
27 maggio 1982
Data di decisione
20 maggio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:104

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11614

L'esistenza di numerose differenze - alcune risalenti addietro ed altre di recente data, alcune acuite ed altre attenuate ma non scomparse - fra le discipline concernenti rispettivamente gli alcoolici e le sostanze stupefacenti, dimostra che non si puo` far leva sull'abrogazione dell'art. 729 c.p. per ricavarne l'irragionevolezza della sopravvivenza dell'art. 688 c.p.. Tale differenza di trattamento trova la sua giustificazione in rapporto all'art. 3 Cost. nella somma delle altre particolarita`, per giunta aumentate di numero, che contrassegnano la disciplina in materia di alcoolici rispetto alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti. (Non fondatezza della questione).

Massima n. 11615

Non basta eliminare dall'ordinamento l'art. 688 c.p. perche` ne risulti automaticamente protetta la salute di chi abusa dell'alcool. Il diritto del singolo e l'interesse della collettivita` alla salute individuale abbisognano, per un'effettiva tutela, di interventi appositamente preordinati, non essendo sufficiente una operazione normativa che si limiti a sancire la completa irrilevanza penale di fatti sintomo di malattia e, quindi, a rendere totalmente indifferente per l'ordinamento sia quei fatti sia quella malattia. (Non fondatezza della questione).

Massima n. 11616

E` da escludere che la pena - in quanto applicata alla persona dedita all'alcool - si traduce in un trattamento contrario al senso di umanita` e non puo` tendere alla rieducazione del condannato. E cio` perche` l'art. 688 c.p. non integra un reato configurabile, per definizione, nei soli riguardi di persone dedite all'alcool e non anche nei confronti di persone solo occasionalmente in stato di ubriachezza. Ed inoltre, perche` ai fini della rieducazione cio` che rileva non e` tanto il tipo di pena previsto, quanto il trattamento penitenziario che ne concreta l'esecuzione. (Non fondatezza della questione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 688 c.p., sollevate dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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