Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1982
Corte cost., sent. 27 maggio 1982, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1982
- Data di deposito
- 27 maggio 1982
- Data di decisione
- 20 maggio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:104
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 688, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 11614
L'esistenza di numerose differenze - alcune risalenti addietro ed altre di recente data, alcune acuite ed altre attenuate ma non scomparse - fra le discipline concernenti rispettivamente gli alcoolici e le sostanze stupefacenti, dimostra che non si puo` far leva sull'abrogazione dell'art. 729 c.p. per ricavarne l'irragionevolezza della sopravvivenza dell'art. 688 c.p.. Tale differenza di trattamento trova la sua giustificazione in rapporto all'art. 3 Cost. nella somma delle altre particolarita`, per giunta aumentate di numero, che contrassegnano la disciplina in materia di alcoolici rispetto alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti. (Non fondatezza della questione).
Massima n. 11615
Non basta eliminare dall'ordinamento l'art. 688 c.p. perche` ne risulti automaticamente protetta la salute di chi abusa dell'alcool. Il diritto del singolo e l'interesse della collettivita` alla salute individuale abbisognano, per un'effettiva tutela, di interventi appositamente preordinati, non essendo sufficiente una operazione normativa che si limiti a sancire la completa irrilevanza penale di fatti sintomo di malattia e, quindi, a rendere totalmente indifferente per l'ordinamento sia quei fatti sia quella malattia. (Non fondatezza della questione).
Massima n. 11616
E` da escludere che la pena - in quanto applicata alla persona dedita all'alcool - si traduce in un trattamento contrario al senso di umanita` e non puo` tendere alla rieducazione del condannato. E cio` perche` l'art. 688 c.p. non integra un reato configurabile, per definizione, nei soli riguardi di persone dedite all'alcool e non anche nei confronti di persone solo occasionalmente in stato di ubriachezza. Ed inoltre, perche` ai fini della rieducazione cio` che rileva non e` tanto il tipo di pena previsto, quanto il trattamento penitenziario che ne concreta l'esecuzione. (Non fondatezza della questione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 688 c.p., sollevate dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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