Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/1982
Corte cost., ord. 1° aprile 1982, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/1982
- Data di deposito
- 1° aprile 1982
- Data di decisione
- 26 marzo 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 877 del 18 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14535
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (contenente "nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), sollevata deducendosi l'illegittimita' del procedimento formativo di detta legge, per effetto della non corrispondenza fra il testo dell'art. 1, primo comma, quale era stato approvato dalla Camera dei deputati, e quello successivamente approvato dal Senato (e promulgato dal Presidente della Repubblica), postoche': nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare la citata disposizione per stabilire se il caso in esame vada assoggettato all'apposita disciplina del lavoro a domicilio (per cui l'impugnativa si appalesa con certezza rilevante - alla data dell'ordinanza di rimessione - limitatamente a questa sola parte del detto atto legislativo); nel corso del presente giudizio e' entrata in vigore la legge 18 dicembre 1978, n. 858, l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita'... lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"); di conseguenza, si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Crema.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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