Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1982

Corte cost., ord. 1° aprile 1982, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
67/1982
Data di deposito
1° aprile 1982
Data di decisione
26 marzo 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 877 del 18 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 14535

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (contenente "nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), sollevata deducendosi l'illegittimita' del procedimento formativo di detta legge, per effetto della non corrispondenza fra il testo dell'art. 1, primo comma, quale era stato approvato dalla Camera dei deputati, e quello successivamente approvato dal Senato (e promulgato dal Presidente della Repubblica), postoche': nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare la citata disposizione per stabilire se il caso in esame vada assoggettato all'apposita disciplina del lavoro a domicilio (per cui l'impugnativa si appalesa con certezza rilevante - alla data dell'ordinanza di rimessione - limitatamente a questa sola parte del detto atto legislativo); nel corso del presente giudizio e' entrata in vigore la legge 18 dicembre 1978, n. 858, l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita'... lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"); di conseguenza, si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Crema.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze