Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/1982
Corte cost., ord. 25 marzo 1982, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/1982
- Data di deposito
- 25 marzo 1982
- Data di decisione
- 12 marzo 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:60
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12758
L'art. 212, comma primo, cod. pen. non puo' essere avulso nel sindacato di conformita' agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 11 L. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della liberta') il quale, nel disciplinare il servizio sanitario negli istituti penitenziari prevede che "... i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi di cura... ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti". Cio' per l'evidente motivo che la sospensione della misura di sicurezza si appalesa necessaria solo quando la menomazione fisica non richiede cure o accertamenti diagnostici, da effettuarsi nell'interno o fuori dall'istituto in cui il soggetto e' internato, ma altre alternative non esprime all'infuori della temporanea dimissione del menomato fisico dal luogo di internamento non gia' quando cure o accertamenti diagnostici debbano eseguirsi in ospedali civili o in altri luoghi di cura e, a fortiori, nell'istituto in cui la misura di sicurezza viena attuata. Pertanto, nella specie, essendosi il giudice a quo limitato nell'ordinanza di rimessione a porre l'alternativa ("quando l'effettuazione di tali interventi non e' attuabile mello stato di detenzione, oppure tale stato impedisce il verificarsi della guarigione"), omettendo di motivare sulla necessita' della sospensione della misura di sicurezza detentiva, tenendo conto della citata disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 354/1975, gli atti vanno ad esso restituiti perche' provveda a tale adempimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Modena, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 212 cod. pen., comma 1 in particolare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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