Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/1982
Corte cost., ord. 31 dicembre 1982, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/1982
- Data di deposito
- 31 dicembre 1982
- Data di decisione
- 22 dicembre 1982
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, n.3, legge n. 555 del 13 giugno 1912
- art. 10, comma 2, legge n. 555 del 13 giugno 1912
Parametri
Massime
Massima n. 14986
Riguardo al principio della iuris comunicatio per matrimonio in materia di cittadinanza, non e' manifestamente infondato il dubbio che l'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 - che a tale principio di ispira - contrasti con gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, sia per la condizione di inferiorita' in cui pone la moglie rispetto al marito, sia per la disparita' che ingenera tra cittadino e cittadina stranieri, acquisendo solo quest'ultima per matrimonio la cittadinanza italiana, e contrasti altresi' con l'art. 22 Cost., che esclude automatismi nell'acquisto a titolo originario della cittadinanza italiana. Non manifestamente infondato, di conseguenza, e' pure il dubbio che, a sua volta, anche l'art. 4, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano,contrasti con gli artt. 3 e 29 Cost., per disparita' di trattamento tra straniero e straniera e tra marito e moglie. (Questioni sollevate d'ufficio dalla Corte costituzionale - la seconda in subordine all'accoglimento della prima - in quanto pregiudiziali a quella oggetto del giudizio in corso sugli artt. 10, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, e 143 ter codice civile, nella parte in cui prevedono che la cittadina straniera che sposi un cittadino italiano non possa rinunziare alla cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 87/1975 e 181/1986
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2, 3, 22 e 29 della Costituzione;
2) dichiara, nell'ipotesi di accoglimento della prima questione sollevata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 3, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa, alle stesse condizioni stabilite nei riguardi del cittadino straniero, anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;
ordina la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1977;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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