Corte costituzionale
Ordinanza n. 25/1982
Corte cost., ord. 4 febbraio 1982, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 25/1982
- Data di deposito
- 4 febbraio 1982
- Data di decisione
- 19 gennaio 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 180, comma 1, codice penale militare di pace
- art. 180, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 14527
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma terzo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 180, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o verbale. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' infatti sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale, negli artt. 3 e 9, stabilisce che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, e che gli stessi possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione; inoltre, l'art. 22 della stessa legge abroga l'art. 40, cod. pen. mil. pace, ed il successivo art. 23 stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai fini della medesima legge, esclude l'applicabilita' di sanzioni disciplinari, mentre l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n. 382 del 1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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